Predazione degli organi
Morta perché colpita da un fulmine, o perché depredata dei suoi organi?
Lo scorso 3 agosto una donna di 42 anni è stata colpita da un fulmine sulla spiaggia di Alba Adriatica. Le cronache riferiscono che a seguito dell’incidente la malcapitata è andata in arresto cardiaco e che è stata tempestivamente soccorsa dagli operatori del 118, i quali sono riusciti nell’intento di rianimarla, dal momento che la donna è stata trasferita in elicottero all’ospedale di Teramo dove è stata ricoverata in terapia intensiva e tenuta sotto coma farmacologico.
In seguito, i media hanno riportato la notizia secondo cui la donna non ce l’avrebbe fatta: la signora infatti è stata dichiarata morta il 12 agosto e i suoi organi «donati».
Quando si dice che una persona non ce l’ha fatta si intende comunemente che le cure a cui era stata sottoposta non sono state sufficienti ad impedirne la morte, per il sopraggiungere di un arresto cardiaco o qualsiasi altra problematica di salute.
In questo caso, la sfortunata signora era stata stabilizzata attraverso l’induzione del coma farmacologico. È utile ricordare che tale forma di terapia, detta anche coma artificiale, è uno stato indotto attraverso l’uso di dosi controllate di farmaci che consente di salvare le vite dei pazienti che versano in gravi condizioni e che necessitano di cure intensive più o meno prolungate.
Ora, è del tutto evidente che nessun problema ulteriore di salute è stata la causa diretta della morte della donna, la quale è stata semplicemente dichiarata cerebralmente morta e a motivo di ciò trattata alla stregua di un cadavere, come la legge italiana prescrive. Anzi, è possibile immaginare che in questo tipo di casi i parametri vitali possano essere regolari (frequenza cardiaca e respiratoria, saturazione sanguigna, pressione arteriosa e temperatura); infatti, affinché gli organi espiantati non subiscano danni irreversibili il paziente deve essere in buone condizioni generali e i suoi organi vitali mantenuti ben ossigenati e irrorati.
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Cos’è dunque la cosiddetta morte cerebrale e cosa comporta? In estrema sintesi la morte cerebrale è una finzione medica secondo cui la cessazione irreversibile o presunta tale delle sole funzioni cerebrali comporterebbe la morte dell’individuo, anche se l’individuo stesso presenta tutti i segni della vita (battito cardiaco, normale frequenza respiratoria etc.) e di fatto nessun segno riconducibile alla morte fisica dell’organismo.
Il criterio della morte cerebrale è stato letteralmente inventato nel lontano 1968 da una commissione, composta da diverse figure professionali, istituita ad hoc dalla comunità scientifica internazionale proprio per rendere legale la pratica dei trapianti di organi. Prima di tale data infatti l’espianto degli organi vitali era illegale e i medici che lo praticavano rischiavano, giustamente, di venire incriminati per omicidio.
Non c’è alcuna evidenza scientifica che la perdita irreversibile della sole funzioni cerebrali equivalga alla morte del soggetto in coma:
- Primo, perché è pressoché impossibile determinare la perdita irreversibile di tali funzioni sulla base delle nostre attuali limitatissime conoscenze del cervello;
- Secondo, perché l’essenza vitale dell’uomo non è localizzabile in un singolo organo, come l’esperienza dimostra;
- Terzo, perché la presenza dei parametri vitali nei soggetti dichiarati cerebralmente morti, come ad esempio la capacità di respirare, o meglio di effettuare lo scambio gassoso nel corso del quale l’aria cede ossigeno al sangue e il sangue cede anidride carbonica all’aria, è un chiaro indizio del fatto che l’organismo è in grado di compiere funzioni complesse e ciò è evidentemente incompatibili con la supposta perdita totale delle capacità cerebrali (addirittura ci sono stati casi di donne dichiarate cerebralmente morte che hanno portato a termine la gravidanza);
- Quarto, perché le procedure per determinare la morte cerebrale sono così aleatorie che variano incredibilmente da Paese a Paese (ad esempio, per i parametri italiani riveste un ruolo di fondamentale importanza l’elettroencefalogramma (EEG) mentre in Inghilterra tale esame non viene nemmeno preso in considerazione);
- Quinto, perché l’operazione di prelievo degli organi comporta la somministrazione di sedativi e farmaci paralizzanti nel soggetto espiantato, a ulteriore dimostrazione del fatto che il soggetto che viene ucciso tramite squartamento non può essere considerato morto né trattato come tale nemmeno da coloro che lo hanno dichiarato deceduto al di là di ogni ragionevole dubbio…
Insomma, così come ci vogliono far credere che non esiste un modo solido per distinguere un uomo da una donna, come nel caso delle recentissime dichiarazione del presidente del Comitato Olimpico, allo stesso modo ci vogliono indurre a credere che questa donna è morta a causa del fulmine e non perché qualcuno ha deciso che dovesse essere dichiarata morta affinché potesse essere depredata dei suoi organi.
Alfredo De Matteo
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Morte cerebrale
Budget sanitario e morte cerebrale: la predazione degli organi come obiettivo del sistema
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Morte cerebrale
Morte cerebrale: donatore o no, decidono loro quando sei morto
Due recenti fatti di cronaca ci consentono di mettere a fuoco un aspetto della cosiddetta morte cerebrale che rimane quasi sempre sullo sfondo e che, in realtà, precede la stessa questione dei trapianti. E che quindi ci sembra opportuno ribadire.
Nel primo caso, un cinquantenne è stato ricoverato in Rianimazione a Pescara dopo essere stato colpito con violenza mentre cercava di difendere il figlio diciottenne durante una lite. Pochi giorni dopo è stato avviato l’iter di accertamento della morte encefalica, culminato nella dichiarazione del decesso, cui ha fatto seguito la cosiddetta donazione degli organi.
Nel secondo fatto di cronaca, a Verona, un ragazzo di appena diciotto anni, colpito alla testa con una bottiglia durante una lite, è stato ricoverato in condizioni molto gravi. Anche in questo caso l’ospedale, appena due giorni dopo, ha avviato la procedura per l’accertamento della morte cerebrale. Non si hanno notizie se anche per questo paziente si procederà all’espianto degli organi, ma a questo punto la questione del consenso alla donazione degli organi appare francamente marginale.
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Già, perché si tratta di due episodi diversi ma accomunati dallo stesso schema operativo: l’aggressione subita, il ricovero in ospedale in stato di incoscienza e in condizioni molto gravi, l’attivazione della medesima procedura alcuni giorni dopo. È proprio questa sequenza di eventi che permette di sgombrare il campo da un equivoco molto diffuso: la questione della morte cerebrale non è innanzitutto legata a quella dei trapianti.
Il prelievo degli organi vitali rappresenta certamente una delle sue conseguenze più evidenti e brutali, ma sarebbe un errore pensare che l’accertamento della morte cerebrale venga effettuato soltanto nei confronti di potenziali donatori.
La legge italiana stabilisce infatti che «la morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo» e il D.M. 11 aprile 2008 prevede che, quando ricorrono determinate condizioni cliniche, il medico debba darne immediata comunicazione alla Direzione sanitaria affinché venga attivato il procedimento previsto. La volontà relativa alla donazione degli organi appartiene dunque a un piano successivo e distinto.
In altre parole, non essere donatori non mette al riparo dall’accertamento della morte cerebrale e i familiari non dispongono di un diritto di veto sulla procedura di accertamento della morte quando ne ricorrano le condizioni previste dalla legge.
La morte cerebrale stabilisce infatti il momento nel quale un essere umano gravemente cerebroleso cessa giuridicamente di essere un paziente. Per il nostro ordinamento, una volta concluso l’accertamento egli è equiparabile a un cadavere; e anche qualora non si proceda all’espianto, non esiste comunque più il presupposto per continuare un trattamento terapeutico finalizzato alla sua sopravvivenza.
Ma quali sono i criteri attraverso i quali si arriva a una conseguenza tanto definitiva?
Il punto meriterebbe molta più attenzione di quanta normalmente ne riceva. L’accertamento neurologico, infatti, non consiste semplicemente nell’osservare passivamente un organismo fino alla comparsa degli inequivocabili segni tradizionali della morte. Richiede una serie di verifiche cliniche, tra cui l’assenza di coscienza e dei riflessi del tronco encefalico e la verifica dell’assenza di respirazione spontanea attraverso il cosiddetto test di apnea.
Proprio il test di apnea costituisce uno degli aspetti che più contrastano con la deontologia medica: per verificare se il paziente sia ancora capace di respirare autonomamente viene consentito che la concentrazione di anidride carbonica nel sangue aumenti fino ai valori stabiliti dal protocollo, mentre il paziente non riceve la normale ventilazione meccanica. La letteratura medica riconosce che durante questa procedura possono verificarsi complicanze quali ipotensione e ipossiemia e prevede criteri per interrompere il test qualora si produca instabilità clinica significativa.
La questione assume un significato particolare proprio perché ci troviamo davanti a un individuo del quale si sta cercando di stabilire se sia morto: se la premessa fosse sbagliata, quelle procedure verrebbero effettuate su un paziente vivo e gravemente cerebroleso, precisamente nel momento in cui avrebbe bisogno della massima protezione e della massima cura.
E non esiste neppure, a livello internazionale, un unico protocollo universalmente applicato. Nel corso degli anni numerosi studi hanno documentato differenze tra Paesi e sistemi sanitari riguardo ai prerequisiti, alla durata dell’osservazione, al numero degli esaminatori, all’impiego di test strumentali e alle modalità dell’accertamento. Proprio per ridurre questa variabilità è stato elaborato il World Brain Death Project, che ha proposto raccomandazioni internazionali comuni; il fatto stesso che sia stato necessario tentare un’armonizzazione mostra quanto i criteri abbiano storicamente presentato differenze significative.
Eppure, dall’esito di questi accertamenti dipende una conseguenza radicale: da un lato del confine abbiamo un paziente gravissimo da assistere, dall’altro un presunto cadavere.
La medicina intensiva permette oggi di sostenere per periodi prolungati organismi gravemente cerebrolesi che necessitano di ventilazione, assistenza continua, personale specializzato e posti di terapia intensiva. Con la dichiarazione di morte cerebrale quel problema scompare alla radice, perché non esiste più, giuridicamente, un paziente da assistere.
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Evidentemente, la normativa non dichiara come proprio scopo quello di liberare posti letto o risparmiare risorse. Ma questo non impedisce di porre una domanda scomoda: quanto è funzionale al sistema sanitario (e al sistema in generale) una definizione della morte che consente di trasformare un paziente gravemente cerebroleso, potenzialmente bisognoso di assistenza per un tempo indefinito, in un soggetto nei confronti del quale non esiste più alcun dovere terapeutico?
La questione non è marginale, perché ci riporta alle origini stesse del paradigma. La legge italiana non afferma semplicemente che la cessazione irreversibile delle funzioni encefaliche costituisca un segno dal quale dedurre che l’organismo è morto; stabilisce che la morte si identifica con quella cessazione.
È proprio a questo punto che la questione diventa antropologica: medicina e diritto si sono arrogati il potere di stabilire che un essere umano le cui funzioni cerebrali vengono considerate definitivamente compromesse non appartenga più al mondo dei vivi.
È questo che rende riduttivo concentrare il dibattito esclusivamente sulla donazione. Anche se domani non venisse più effettuato un solo trapianto di organi vitali, rimarrebbe intatta la domanda fondamentale: quell’essere umano è veramente morto?
E la domanda riguarda tutti, donatori e non donatori, perché la morte cerebrale non stabilisce soltanto quando gli organi possono diventare disponibili, ma quando un essere umano gravemente compromesso cessa di essere considerato un paziente al quale prestare cure.
Il lettore ci permetterà un’amara riflessione a margine: quando al rinnovo della carta d’identità ci viene chiesto se acconsentiamo alla donazione degli organi, possiamo ancora decidere che cosa verrà fatto del nostro corpo, ma non quando possiamo essere considerati cadaveri.
Quella decisione è già stata presa. E non da noi.
Alfredo De Matteo
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Predazione degli organi
Il caso horror del «donatore vivente» di organi farà svegliare gli Stati Uniti?
🚨 JUST IN: HHS Sec. Bobby Kennedy is formally DECERTIFYING Kentucky organ procurement organization “Network for Hope” that shockingly pushed to remove people’s organs who showed SIGNS OF LIFE, and committed other violations
They were trying to take people’s organs if they… pic.twitter.com/S2IyfKhVWs — War Correspondent (@warDaniel47) August 9, 2026
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