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Mons. Schneider: Santi e dottori hanno affermato che Maria è Corredentrice, Mediatrice di tutte le Grazie

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Renovatio 21 traduce pubblica questo testo del vescovo Athanasius Schneider previamente apparso su LifeSite e originariamente pubblicato nel Substrack di Diane Montagna.

 

Nel corso del tempo, il Magistero ordinario, insieme a numerosi santi e dottori della Chiesa, ha insegnato le dottrine mariane della Corredenzione e della Mediazione, impiegando tra le altre espressioni i titoli specifici di «Corredentrice» e «Mediatrice di tutte le Grazie».

 

Di conseguenza, non si può sostenere che il Magistero Ordinario, insieme a santi e Dottori della Chiesa nel corso di così tanti secoli, abbia potuto sviare i fedeli attraverso un uso sistematicamente inappropriato di questi titoli mariani. Inoltre, nel corso dei secoli, questa dottrina mariana e l’uso di questi titoli hanno anche espresso il sensus fidei – il senso di fede dei fedeli. Pertanto, aderendo all’insegnamento tradizionale del Magistero Ordinario in merito alla Corredenzione e alla Mediazione, e riconoscendo la legittimità dei titoli di «Corredentrice» e «Mediatrice di tutte le Grazie», i fedeli non si allontanano dal retto cammino della fede né da una sana e consapevole pietà verso Cristo e Sua Madre.

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Nella Chiesa primitiva, Sant’Ireneo, Dottore della Chiesa del II secolo, pose le basi essenziali per le dottrine mariane della Corredenzione e della Mediazione, che sarebbero state poi sviluppate da altri Dottori della Chiesa e dal Magistero ordinario dei Romani Pontefici. Egli scrisse: «Maria, prestando obbedienza, divenne causa di salvezza, sia per se stessa che per tutto il genere umano». (1)

 

Tra le numerose affermazioni del Magistero ordinario dei papi circa le dottrine mariane della Corredenzione e della Mediazione, e i corrispondenti titoli di «Corredentrice» e «Mediatrice di tutte le Grazie», si può citare innanzitutto l’enciclica Adjutricem Populi di papa Leone XIII, nella quale egli si riferisce alla Madonna come cooperatrice dell’opera della Redenzione e come dispensatrice della grazia che da essa scaturisce. Egli scrive: «Colei che fu così intimamente associata al mistero della salvezza umana, è altrettanto strettamente associata alla distribuzione delle grazie che per sempre scaturiranno dalla Redenzione ». (2)

 

Allo stesso modo, nella sua enciclica Jucunda Semper Expectatione, Papa Leone XIII parla della mediazione di Maria nell’ordine della grazia e della salvezza. Scrive:

 

«Il ricorso che abbiamo a Maria nella preghiera segue l’ufficio che ella ricopre continuamente accanto al trono di Dio come Mediatrice della grazia divina ; essendo per dignità e per merito a Lui più che accettabile, e, quindi, superando in potenza tutti gli angeli e i santi in Cielo … San Bernardino da Siena [afferma]: «ogni grazia concessa all’uomo ha tre gradi in ordine; perché da Dio è comunicata a Cristo, da Cristo passa alla Vergine, e dalla Vergine discende a noi»… Possa Dio, «che nella sua misericordiosa Provvidenza ci ha dato questa Mediatrice», e «ha decretato che ogni bene dovesse venire a noi per mano di Maria» (San Bernardo), ricevere propizio le nostre preghiere comuni e realizzare le nostre comuni speranze… A te eleviamo le nostre preghiere, perché tu sei la Mediatrice, potente allo stesso tempo e pietosa, della nostra salvezza … per la tua partecipazione ai suoi ineffabili dolori… sii pietosa, ascoltaci, anche se indegni!» (3)

 

Papa San Pio X offrì una succinta esposizione teologica della Corredenzione nella sua enciclica Ad Diem Illum, insegnando che, in virtù della sua divina maternità, Maria merita nella carità ciò che solo Cristo, in quanto Dio, merita per noi nella più stretta giustizia – vale a dire la nostra redenzione – e che ella è la dispensatrice di tutte le grazie. Egli scrive:

 

«Quando giunse l’ora suprema del Figlio, accanto alla Croce di Gesù stava Maria, sua Madre, non solo occupata a contemplare il crudele spettacolo, ma rallegrandosi che il suo Unigenito Figlio fosse offerto per la salvezza del genere umano, e partecipando così interamente alla Sua Passione, che se fosse stato possibile, avrebbe sopportato volentieri tutti i tormenti che suo Figlio sopportò. E da questa comunione di volontà e di sofferenza tra Cristo e Maria meritò di diventare degnissimamente la Riparatrice del mondo perduto e la Dispensatrice di tutti i doni che il Nostro Salvatore acquistò per noi con la Sua Morte e con il Suo Sangue. (…) Poiché Maria porta su tutto in santità e unione con Gesù Cristo, ed è stata associata da Gesù Cristo all’opera della redenzione, ella merita per noi de congruo, nel linguaggio dei teologi, ciò che Gesù Cristo merita per noi de condigno, ed è la suprema Ministra della distribuzione delle grazie … È stato concesso all’augusta Vergine di essere la potentissima Mediatrice e Avvocata del mondo intero presso il suo Divin Figlio. La fonte, dunque, è Gesù Cristo. Ma Maria, come giustamente osserva san Bernardo, è il canale ( Serm. de temp on the Nativ. BV De Aquaeductu n. 4); o, se si vuole, la parte di collegamento la cui funzione è di unire il corpo al capo e di trasmettere al corpo gli influssi e le volontà del capo – intendiamo il collo. Sì, dice san Bernardino da Siena, «ella è il collo del nostro Capo, attraverso il quale Egli comunica al suo corpo mistico tutti i doni spirituali» (Quadrag. de Evangel. aetern. Serm . 10., a. 3, c. 3)». (4)

 

Allo stesso modo, insegna Papa Benedetto XV: «unendosi alla passione e alla morte del Figlio, Ella soffrì come fino alla morte… Per placare la giustizia divina, per quanto era in suo potere, sacrificò il Figlio – così che a ragione si può dire che Ella, insieme con Cristo, ha redento il genere umano». (5) Questo è l’equivalente del titolo di Corredentrice.

 

Papa Pio XI afferma che, in virtù della sua intima associazione all’opera della Redenzione, Maria merita a buon diritto il titolo di Corredentrice . Egli scrive: «Per necessità, il Redentore non poteva non associare la Madre alla sua opera. Per questo la invochiamo sotto il titolo di Corredentrice . Ella ci ha donato il Salvatore, lo ha accompagnato nell’opera della Redenzione fino alla Croce stessa, condividendo con Lui i dolori dell’agonia e della morte in cui Gesù ha consumato la Redenzione dell’umanità». (6)

 

Nella sua enciclica Mediator Dei, Papa Pio XII sottolinea l’universalità del ruolo di Maria come dispensatrice di grazia, affermando: «Ella ci dona suo Figlio e con Lui tutti gli aiuti di cui abbiamo bisogno, perché Dio «ha voluto che avessimo tutto per mezzo di Maria» (san Bernardo)». (7)

 

Papa San Giovanni Paolo II ha ripetutamente affermato la dottrina cattolica del ruolo di Maria nella Redenzione e nella mediazione di tutte le grazie, utilizzando i titoli di «Corredentrice» e «Mediatrice di tutte le Grazie». Per citarne solo alcuni, ha detto: «Maria, benché concepita e nata senza macchia di peccato, ha partecipato in modo meraviglioso alle sofferenze del suo divin Figlio, per essere Corredentrice dell’umanità». (8)

 

«Infatti, il ruolo di Corredentrice di Maria non è cessato con la glorificazione del Figlio». (9)

 

«Ricordiamo che la mediazione di Maria è essenzialmente definita dalla sua maternità divina. Il riconoscimento del suo ruolo di mediatrice è del resto implicito nell’espressione “Madre nostra”, che presenta la dottrina della mediazione mariana ponendo l’accento sulla sua maternità. Infine, il titolo “Madre nell’ordine della grazia” spiega che la Beata Vergine coopera con Cristo alla rinascita spirituale dell’umanità». (10)

 

Riguardo alla verità veicolata dal titolo mariano Mediatrice di tutte le grazie, Papa Benedetto XVI ha insegnato: «La Tota Pulchra, la Vergine Purissima, che ha concepito nel suo grembo il Redentore dell’umanità ed è stata preservata da ogni macchia di peccato originale, vuole essere il sigillo definitivo del nostro incontro con Dio nostro Salvatore. Non c’è frutto di grazia nella storia della salvezza che non abbia come strumento necessario la mediazione della Madonna». (11)

 

San Giovanni Enrico Newman, recentemente proclamato Dottore della Chiesa da Sua Santità Papa Leone XIV, difese il titolo di Corredentrice davanti a un prelato anglicano che si era rifiutato di riconoscerlo. Egli dichiarò: «uando ti trovarono con i Padri a chiamarla Madre di Dio, Seconda Eva e Madre di tutti i viventi, Madre della Vita, Stella del Mattino, Nuovo Cielo Mistico, Scettro dell’Ortodossia, Madre della Santità incontaminata e simili, avrebbero ritenuto una misera compensazione per tale linguaggio, il fatto che tu protestassi contro il fatto che fosse chiamata Corredentrice». (12)

 

Il termine Corredentrice, che di per sé denota una semplice cooperazione alla Redenzione di Gesù Cristo, ha portato, da diversi secoli, nel linguaggio teologico e nell’insegnamento del Magistero ordinario, il significato specifico di una cooperazione secondaria e dipendente. Di conseguenza, il suo uso non pone gravi difficoltà, purché sia ​​accompagnato da espressioni chiarificatrici che mettano in risalto il ruolo secondario e dipendente di Maria in questa cooperazione. (13)

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Tenendo presente l’insegnamento sul significato e l’uso proprio dei titoli di Corredentrice e Mediatrice di tutte le Grazie, costantemente presentato dal Magistero ordinario e confermato da numerosi Santi e Dottori della Chiesa nel corso di un considerevole arco di tempo, non vi è alcun serio rischio nell’uso appropriato di questi titoli. Essi, infatti, mettono in risalto il ruolo della Madre del Redentore, la quale, in ragione dei meriti del Figlio, è «unita a Lui con uno stretto e indissolubile vincolo» [14].ed è perciò anche Madre di tutti i redenti. (15)

 

In alcune versioni della preghiera Sub Tuum Praesidium, i fedeli invocano con fiducia la Madonna da secoli, chiamandola: «Domina nostra, Mediatrix nostra, Advocata nostra». E Sant’Efrem il Siro, Dottore della Chiesa del IV secolo, venerato dalla Chiesa come «Cera dello Spirito Santo», pregava così:

 

«Mia Signora, Santissima Madre di Dio e piena di grazia. Tu sei la Sposa di Dio, per mezzo della quale siamo stati riconciliati. Dopo la Trinità Tu sei la Signora di tutte le cose, dopo il Paraclito Tu sei un altro Consolatore, e dopo il Mediatore Tu sei la Mediatrice del mondo intero, la salvezza dell’universo . Dopo Dio Tu sei tutta la nostra speranza. Ti saluto, o grande Mediatrice di pace tra gli uomini e Dio, Madre di Gesù nostro Signore, che è l’amore di tutti gli uomini e di Dio, al quale sia onore e benedizione con il Padre e lo Spirito Santo. Amen.» (16)

 

Athanasius Schneider

+ vescovo

 

NOTE

1) Avv. Haer., III, 22, 4.

2) 5 settembre 1895.

3) 8 settembre 1894.

4) 2 febbraio 1904.

5) Lettera apostolica Inter Sodalicia, 22 marzo 1918.

6) Discorso ai pellegrini a Vicenza, Italia, 30 novembre 1933.

7) 20 novembre 1947.

8) Udienza generale dell’8 settembre 1982.

9) Omelia nella Messa nel santuario mariano di Guayaquil, Ecuador 31 gennaio 1985.

10) Udienza generale del 1° ottobre 1997.

11) Omelia nella Santa Messa e Canonizzazione di Padre Antônio de Sant’Ana Galvão, OFM, 11 maggio 2007.

12) Lettera indirizzata al Rev. EB Pusey, DD, in occasione del suo Eirenicon. Alcune difficoltà avvertite dagli anglicani nell’insegnamento cattolico, Volume 2, Longmans, Green, and Co., New York, 1900, p. 78.

13) Cfr. Dictionaire de a Théologie catholique, IX, art. Maria, col. 2396.

14) Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, 53.

15) Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, 63.

16) Oratio ad Deiparam, cfr. SPN Ephraem Syri Opera Omnia quae exstant… opera bet studio Josephi Assemani, Romae 1746, tomus tertius, p. 528 ss.

 

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Centinaia di migliaia di cattolici sarebbero stati scomunicati: come dovremmo considerare questo fatto?

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In questo studio, padre Scott Gardner, SSPX, analizza le presunte scomuniche pronunciate dal Dicastero per la Dottrina della Fede. Alla luce del diritto canonico, esamina le argomentazioni addotte per giustificarle e ne valuta le implicazioni giuridiche.   Mentre circolavano voci secondo cui Roma si stava preparando a scomunicare non solo i vescovi consacranti e i quattro nuovi vescovi della Fraternità Sacerdotale San Pio X (FSSPX), ma anche i sacerdoti e i fedeli ad essa legati, la maggior parte degli osservatori dubitava che le autorità si sarebbero spinte a tanto. La pubblicazione, giovedì 2 luglio 2026, di un decreto di scomunica da parte del cardinale Fernández, prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, accompagnato da una nota esplicativa, sorprese quindi molti. Ancor più sorprendenti risultarono le procedure per la riconciliazione di sacerdoti e fedeli pubblicate più tardi quello stesso giorno.   Questi provvedimenti furono ampiamente percepiti come eccezionalmente severi e di vasta portata, e denunciati da autori sia all’interno che all’esterno della Fraternità Sacerdotale San Pio X (1). I canonisti sollevarono immediatamente dubbi sulla validità giuridica di tali condanne (2). Padre Davide Pagliarani, Superiore Generale della FSSPX, indirizzò una bellissima lettera al Santo Padre, piena di pietà filiale ma chiaramente segnata dal dolore, nella quale gli assicurò che accoglievamo questi provvedimenti non con spirito di amarezza o di rivolta, ma riconoscendone l’ingiustizia nei confronti della Chiesa e dello stesso Papa.   Queste condanne furono effettivamente severe e indiscriminate. Pur affermando di distinguere tra i fedeli laici che aderivano formalmente alla «posizione dottrinale» della Compagnia e coloro che non lo facevano, non vennero forniti criteri (3) per determinare chi sarebbe caduto nella presunta scomunica per scisma (un fatto curioso: non si fa menzione dell’eresia, sebbene l’adesione a una posizione dottrinale sia presentata come il criterio determinante). Inoltre, questa «posizione dottrinale» non viene definita da nessuna parte.   Le notizie relative a tre visite del cardinale Fernandez a Papa Leone nella settimana precedente le consacrazioni indicavano chiaramente che qualcosa stava per accadere. Tuttavia, non è stata segnalata alcuna visita di monsignor Randazzo, prefetto del Dicastero per i Testi Legislativi, il che suggerisce che i decreti in arrivo siano stati preparati «internamente» al Dicastero per la Dottrina della Fede, senza il coinvolgimento di esperti di diritto canonico.   Tale ipotesi appare plausibile, data la natura francamente confusa dei documenti che sono stati infine pubblicati. Questi documenti sembrano, in realtà, non avere alcun effetto giuridico su nessuno, eccetto che sui sei vescovi interessati; e anche nel loro caso, lasciano comunque aperta la possibilità di un ricorso gerarchico al Papa, nonché di un ricorso basato sui motivi di esonero previsti dal diritto canonico. I paragrafi seguenti si propongono di esaminare, senza addentrarsi in dettagli eccessivamente tecnici, le conseguenze concrete di queste condanne, al fine di rassicurare i sacerdoti e i fedeli che potrebbero essere preoccupati per la loro situazione attuale.

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Diritto canonico e diritto penale nella Chiesa

Innanzitutto, chiariamo un punto: l’aspetto canonico della questione è ben lungi dall’essere il problema principale. La Chiesa militante ha bisogno del diritto canonico perché è composta da uomini segnati dal peccato, che necessitano di una regola esterna per guidare la loro condotta e formare correttamente le loro coscienze per il bene comune. Ma il diritto canonico, come ogni diritto positivo (4), non è in grado di prevedere ogni singola situazione che potrebbe richiedere una decisione concreta su cosa fare o evitare qui e ora.   Se un uomo torna a casa e trova qualcuno che sta aggredendo fisicamente la sua anziana madre, le considerazioni legali non sono certo la sua prima preoccupazione. Forse è stata la madre stessa ad aggredire per prima, nel qual caso l’uomo avrebbe legalmente il diritto di difendersi! Ovviamente no. Qualsiasi uomo interverrebbe immediatamente per fermare l’aggressione e si preoccuperebbe degli aspetti legali solo in seguito. Accetterebbe sia i rischi fisici che quelli legali pur di proteggere sua madre, perché è legato a lei da un dovere superiore di carità e dal quarto comandamento.   Immaginiamo ora un regno governato da una monarchia assoluta, dove il re ha decretato che nessuno possa mai guidare sul lato sinistro della strada, in nessuna circostanza. Supponiamo che questo stesso re venga colpito da un ictus e che un’ambulanza, bloccata da un camion in panne, possa raggiungerlo solo percorrendo temporaneamente la corsia di sinistra. È ovvio che l’autista dell’ambulanza obbedirà alla legge superiore che impone di salvare una vita – in questo caso, quella del re stesso – piuttosto che alla legge che normalmente vieta di guidare a sinistra. È qui che entra in gioco un importante principio della teologia morale: lex positiva non obligat cum gravi incommodo – una legge positiva non è moralmente vincolante quando comporta un grave inconveniente.   L’idea di base è che nessuna legge positiva, stabilita dall’uomo, può mai prevedere tutte le situazioni possibili. Il diritto canonico lo riconosce esplicitamente incorporando il concetto di epikeia (5), o equità canonica, e affermando espressamente che la salvezza delle anime è la legge suprema alla quale tutte le altre devono cedere. Inoltre, prevede motivi di esenzione e attenuazione che devono essere presi in considerazione nell’applicazione del diritto canonico.   Il diritto penale della Chiesa, contenuto principalmente nel Libro VI del Codice del 1983, ampiamente rivisto da papa Francesco, stabilisce il sistema dei reati canonici e le pene o sanzioni ad essi connesse. Queste pene sono espiatorie o medicinali: il loro scopo è riparare il danno arrecato all’ordine della Chiesa e scoraggiare ulteriori reati, oppure indurre il reo a prendere coscienza della gravità del proprio peccato e a pentirsi, sia personalmente che agli occhi dell’intera Chiesa, il cui ordine è stato ferito dalla sua trasgressione.   La scomunica è una pena medica; il suo scopo è quello di rendere il colpevole consapevole della gravità del suo peccato e del danno arrecato all’ordine della Chiesa, affinché si penta e inizi a riparare il disordine che ha creato. Al livello più fondamentale, se non vi è stato peccato, qualsiasi pena medica dichiarata o imposta, come la scomunica, è priva di fondamento. (6)   Uno dei principi fondamentali del diritto penale ecclesiastico è che esso debba essere sempre interpretato in modo restrittivo. Ciò non significa che si debba sempre applicare l’interpretazione più severa (7) al colpevole, ma piuttosto che il significato dei canoni e dei termini in essi contenuti debba essere interpretato in modo restrittivo rispetto a ciò che è richiesto o vietato e al tipo di pena che può o deve essere inflitta. I divieti e le prescrizioni contenuti nei canoni non possono quindi essere estesi o ampliati. Di conseguenza, anche errori procedurali apparentemente insignificanti possono portare alla nullità di un atto, poiché l’accusato gode della piena protezione offerta dai canoni, pur rimanendo soggetto ai loro precisi requisiti.   Dal punto di vista della loro applicazione, esistono due tipi di pene: le pene latae sententiae e ferendae sententiae. Le pene latae sententiae (spesso dette «automatiche» o ipso facto) si incorrono non appena viene commesso l’atto proibito, a condizione che siano soddisfatte tutte le altre condizioni previste dal diritto canonico per l’irrogazione della pena e che non sussistano motivi di esenzione o attenuazione. Le seconde vengono inflitte a chi viene riconosciuto colpevole di un reato canonico a seguito di un procedimento durante il quale ha potuto esercitare il proprio diritto alla difesa. In questa sede sono rilevanti solo le latae sententiae, ma è necessario innanzitutto chiarire un equivoco molto diffuso.   La natura «automatica» di una latae sententiae spesso lascia l’intera Chiesa – e persino il condannato stesso – incerta sull’effettiva commissione della pena. Pertanto, tale pena non deve essere osservata esteriormente finché non sia stata dichiarata dall’autorità ecclesiastica competente (8). Questa dichiarazione non è una sentenza di scomunica ( come avverrebbe a seguito di un procedimento relativo a una pena ferendae sententiae ), ma semplicemente una dichiarazione che, nella misura in cui è possibile giudicare senza processo e presumendo la colpevolezza della persona interessata, la pena si considera comminata e tale persona deve essere trattata come tale. Resta tuttavia essenziale che quest’ultima conservi la possibilità di esercitare un ricorso gerarchico, o anche un appello, al fine di invocare i motivi di esenzione e le circostanze attenuanti previsti dalla legge.   Tra questi motivi di esenzione o attenuazione vi sono, in particolare, la necessità e la grave difficoltà. Quando l’atto non è intrinsecamente malvagio o dannoso per la salvezza delle anime, anche se chi lo commette è in errore, senza colpa propria, circa l’esistenza della necessità o della grave difficoltà, non può essere inflitta alcuna pena. Anche quando l’atto è intrinsecamente malvagio o dannoso per la salvezza delle anime, o quando chi lo commette ha commesso un errore colposo circa l’esistenza di tale necessità o grave difficoltà, la pena deve essere attenuata. (9)   Tenendo conto di tutto ciò, vi sono validi argomenti a sostegno dell’affermazione che nessuno sia stato scomunicato a seguito del decreto e degli altri documenti pubblicati il ​​2 luglio 2026. Persino i sei vescovi possono invocare lo stato di necessità che ha imposto l’esecuzione delle consacrazioni senza un mandato papale, o, quantomeno, il grave disagio che si sarebbe verificato non effettuandole, data la grave situazione di emergenza in cui versa la Chiesa. Possono inoltre sostenere che tali consacrazioni non costituiscono in alcun modo uno scisma, poiché non rappresentano una detractatio (un rifiuto totale) della sottomissione al Romano Pontefice. Ancor meno i sacerdoti e i fedeli possono essere considerati colpevoli di aderire a uno scisma che, fondamentalmente, non esiste.

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I decreti di scomunica e la Nota esplicativa: una breve rassegna (10)

Il decreto, firmato dal cardinale Fernandez, è una dichiarazione che afferma che i sei vescovi sono incorsi nella scomunica latae sententiae per aver consacrato vescovi senza mandato papale e per scisma (11), accompagnata da un avvertimento al clero e ai fedeli affinché non aderiscano al presunto scisma. Nient’altro.   È essenziale notare che il Decreto avverte il clero e i fedeli che incorrerebbero nella scomunica se aderissero al presunto scisma. Si tratta quindi di una formulazione condizionale, che si riferisce a ciò che potrebbe accadere, non a ciò che è già accaduto. Questa distinzione può sembrare di poco conto, ma il diritto canonico è ricco di sfumature verbali apparentemente insignificanti che tuttavia producono notevoli effetti giuridici. Tale avvertimento contraddice direttamente le affermazioni categoriche della Nota esplicativa, secondo cui il clero e i fedeli sono già scomunicati. Si veda di seguito.   La Nota esplicativa che accompagna il Decreto pretende, in sostanza, di realizzare due cose che non può realizzare canonicamente: afferma che tutti i «ministri sacri»  (12) così come i fedeli che aderiscono al presunto scisma sono anche scomunicati latae sententiae per scisma (13), e pretende di revocare le facoltà praticamente universali di assoluzione valida, nonché la possibilità di essere delegati dai vescovi diocesani a celebrare matrimoni, facoltà che erano state concesse da papa Francesco.   Pronunciare dichiarazioni generali di colpa e sanzione canonica in questo modo, senza alcuna distinzione basata sull’effettiva responsabilità personale dei soggetti coinvolti, e senza nemmeno fornire ai fedeli il minimo criterio per aiutarli a comprendere cosa comporti questa «adesione allo scisma», costituisce una scioccante ingiustizia. Come ha scritto un commentatore: «Non c’è assolutamente nulla di paterno in tutto questo».   Anche se la Nota esplicativa avesse un qualche valore giuridico, l’ambiguità tra l’avvertimento contenuto nel Decreto e l’affermazione che il clero e i fedeli sarebbero già stati scomunicati dovrebbe, in virtù del principio del canone 18, essere interpretata a favore degli accusati: si tratta dunque solo di un avvertimento.   L’affermazione categorica secondo cui le confessioni e i matrimoni celebrati dalla Fraternità Sacerdotale San Pio X sono ora invalidi è, da un punto di vista canonico, incredibilmente frivola, poiché pretende di revocare, per mera implicazione o decisione unilaterale, quanto papa Francesco aveva espressamente concesso, sebbene il Dicastero per la Dottrina della Fede non possa agire in tal modo senza la specifica approvazione di papa Leone. Occorre pertanto ritenere che la Nota esplicativa non raggiunga il suo scopo dichiarato: né estendere gli effetti penali del Decreto, né revocare le facoltà precedentemente concesse dal Papa. Questa Nota può riflettere il pensiero dei suoi firmatari e servire da monito per i sacerdoti e i fedeli, ma non va oltre.

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Procedure di riconciliazione e loro conseguenze pratiche

Le procedure per la riconciliazione di sacerdoti e fedeli che «ritornano» alla Chiesa dopo aver fatto parte della Compagnia sono un ulteriore esempio della mancanza di spirito paterno tra i funzionari della Curia che le hanno redatte. Dal momento che né i sacerdoti né i fedeli della Compagnia hanno abbandonato la Chiesa, non hanno bisogno di essere riconciliati con essa.   La professione di fede è soddisfacente, fatta eccezione per l’obbligo di dare il proprio assenso religioso, sia intellettuale che di volontà, a tutto ciò che il Magistero insegna, anche quando tale insegnamento non è presentato in modo definitivo. Secondo papa Francesco, ciò include, ad esempio, le sue omelie quotidiane a Santa Marta. In assenza di ulteriori distinzioni, è necessaria cautela su questo punto. Lo stesso vescovo Athanasius Schneider ha affermato di non poterla sottoscrivere senza riserve.   La Formula di Adesione richiede non solo di astenersi dal criticare pubblicamente «la persona o il Magistero» del Romano Pontefice, ma anche di sottoporre le proprie riserve sul Concilio Vaticano II, in spirito positivo, al discernimento del Magistero, al fine di dimostrare che non vi è alcuna rottura con il Magistero preconciliare. Ciò pone chiaramente un problema se, come ha affermato anche il Vescovo Schneider, si deve fare violenza alla ragione.   Nel complesso, queste procedure impongono ai fedeli più di quanto sia richiesto ai veri apostati che ritornano alla Chiesa. Sono, in ogni caso, del tutto superflue. Inoltre, è difficile immaginare come possano essere applicate concretamente in diocesi che già mostrano scarso rispetto per le procedure e le formalità canoniche. Nessuno dovrebbe esserne turbato o cedere all’intimidazione che esse sottintendono: «lasciate la cappella della Fraternità Sacerdotale San Pio X, altrimenti…».   Un altro aspetto sorprendente dei documenti pubblicati il ​​2 luglio 2026 è il loro completo silenzio sulla questione del ricorso o dell’appello gerarchico. Il Decreto è un atto amministrativo singolare del Dicastero e, non avendo ricevuto l’approvazione specifica del papa, è soggetto a revisione amministrativa dinanzi al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Se il sistema canonico funzionasse normalmente, ci si aspetterebbe che tale revisione venisse avviata e seriamente esaminata. (14) [Aggiornamento: tale revisione è stata effettivamente presentata il 13 luglio 2026. Vedi qui]   Naturalmente, tutto ciò sarà irrilevante dal punto di vista canonico se papa Leone darà la sua specifica approvazione o semplicemente respingerà qualsiasi ricorso, anche al di fuori delle procedure previste dal diritto canonico, poiché egli è la massima autorità giuridica della Chiesa, sia che eserciti il ​​suo potere in modo giusto o semplicemente in virtù del suo ruolo di ultima istanza di appello canonico. Tuttavia, neanche il suo primato può creare il peccato di scisma laddove non c’è scisma, né può cancellare la realtà oggettiva dello stato di emergenza che giustifica l’esistenza e il ministero della Fraternità Sacerdotale San Pio X, così come quello dei tanti altri sacerdoti che continuano il loro apostolato nella Tradizione per rispondere alle grida strazianti dei fedeli abbandonati dai loro pastori, o i cui pastori sono diventati essi stessi dei lupi.

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Conclusioni pratiche

Conclusione n. 1: I sacerdoti e i diaconi della Fraternità non sono vincolati da alcuna scomunica latae sententiae, poiché tale scomunica non ha fondamento reale e non è dichiarata nel Decreto. (15)   Corollario: restano in vigore le facoltà concesse da papa Francesco di ascoltare validamente le confessioni, così come la possibilità per i sacerdoti della FSSPX di ricevere una delegazione per assistere ai matrimoni. (16)   Conclusione n. 2: I fedeli laici affiliati alla Fraternità non sono vincolati da alcuna scomunica latae sententiae, poiché tale scomunica non ha fondamento reale e non è dichiarata nel Decreto.   NOTE 1) Vedi https://new-app.spectator.co.uk/article/673505/content.html e https://infovaticana.com/en/2026/07/03/have-mercy-and-leave-the-faithful-aside/ 2) Vedi https://infovaticana.com/en/2026/07/02/the-formula-used-by-tucho-to-excommunicate-priests-and-laypeople-lacks-penal-effectiveness/ 3) Sebbene i criteri fossero effettivamente previsti nelle Procedure di riconciliazione , nessuno di essi è stato incluso nel Decreto o nella Nota esplicativa. Indipendentemente dal valore canonico di quest’ultima, le Procedure , il cui scopo è proprio quello di attuare i criteri contenuti nel Decreto e nella Nota esplicativa, hanno necessariamente un peso giuridico inferiore. È un po’ come scoprire nuove norme in un modulo fiscale che non sono presenti nel codice tributario o nei relativi regolamenti attuativi. 4) Il diritto positivo è un diritto stabilito (positum) da un legislatore, a differenza del diritto naturale, che è inscritto nell’ordine stesso della creazione voluto da Dio. Il diritto naturale non può mai cambiare, mentre il diritto positivo può essere modificato. 5) Summa Theologica , IIa-IIae, q. 120, a. 1, corpus: «I legislatori, nell’emanare le leggi, tengono conto di ciò che accade più frequentemente; tuttavia, in certi casi particolari, l’applicazione della legge comprometterebbe l’uguaglianza di giustizia e danneggerebbe il bene comune a cui la legge è destinata. Pertanto, la legge ordina la restituzione dei depositi perché, nella maggior parte dei casi, ciò è giusto. Tuttavia, a volte accade che tale restituzione sia dannosa; ad esempio, se un uomo impazzito reclama la spada che aveva depositato, o se qualcuno chiede la restituzione del suo deposito per combattere contro la propria patria. In questi e in casi simili, è sbagliato seguire la lettera della legge; è bene, al contrario, discostarsene per seguire le esigenze della giustizia e del bene comune. Questo è precisamente l’oggetto dell’epikeia , che chiamiamo equità». Vedi anche canone 1752. 6) «Il decreto del 1° maggio 1991 è privo di fondamento e, di conseguenza, non valido», dichiarò il cardinale Ratzinger nel ricorso vinto contro le scomuniche dei «Sei delle Hawaii» nel 1993. Vedi https://sspx.org/en/hawaii-six-case-30450 7) Vedi canone 18. 8) Pertanto, migliaia di persone potrebbero essere state o meno scomunicate a causa di un aborto indotto, della profanazione del Santissimo Sacramento, dell’eresia, dell’apostasia, di un vero scisma o persino della violazione diretta del segreto confessionale; ma nessuno lo sa, perché queste scomuniche vengono dichiarate molto raramente. 9) Vedi i canoni 1323 e 1324. 10)  Molte grazie a InfoVaticana , sito web indipendente dalla FSSPX, per l’analisi su cui si basa questa sezione: https://infovaticana.com/en/2026/07/02/the-formula-used-by-tucho-to-excommunicate-priests-and-laypeople-lacks-penal-effectiveness/ 11) L’affermazione secondo cui lo scisma (un’offesa all’unità della Chiesa secondo il Codice) deriva necessariamente dalla consacrazione di un vescovo senza mandato papale (un’offesa ai sacramenti secondo il Codice) ha origine da papa Giovanni Paolo II e sembra contraddire la definizione stessa di scisma come rifiuto (detractatio) di sottomissione al Romano Pontefice. Inoltre, la logica interna del Decreto è incoerente: i quattro vescovi appena consacrati sono accusati solo di essere stati consacrati senza mandato papale (canone 1387). Il vescovo Fellay, co-consacrante, non è perseguito in base al canone 1387, ma solo in base al canone 1364 § 1 (scisma). Solo il vescovo de Galarreta è perseguito in base a entrambi i canoni. Tuttavia, se seguiamo il ragionamento del Decreto (e della Nota esplicativa), secondo il quale una consacrazione senza mandato papale è intrinsecamente scismatica, tale qualificazione dovrebbe applicarsi anche ai quattro nuovi vescovi, mentre la scomunica per consacrazione senza mandato dovrebbe logicamente estendersi al co-consacrante, almeno come complice ai sensi del canone 1329 § 2. Un Decreto incapace di applicare coerentemente la propria teoria dello scisma ai sei vescovi che nomina fornisce una base molto debole per estendere poi questa stessa teoria, mediante una semplice Nota esplicativa, a centinaia di sacerdoti anonimi e migliaia di fedeli. Ringraziamo un canonista che ha preferito rimanere anonimo per quest’ultima osservazione. 12) Normalmente si tratta di un termine liturgico, non canonico, ma è probabile che gli autori intendano riferirsi a tutti i sacerdoti e diaconi della Fraternità. Il Decreto parla di chierici. 13) «I ministri sacri sono in stato di scisma e devono pertanto essere considerati scismatici». I fedeli che aderiscono formalmente alla Compagnia devono essere considerati scismatici e scomunicati. Questa affermazione si basa su una precedente Nota esplicativa del 1996, che sarebbe «ancora in vigore», il che implica che questa situazione di scomunica esista almeno da quella data. Tale posizione contraddice in numerosi modi il modo concreto in cui la Curia Romana, e persino i Papi stessi, hanno trattato la Compagnia in importanti questioni canoniche. 14) Un simile approccio sarebbe probabilmente stato vano. Il 5 giugno 1975, l’arcivescovo Lefebvre si appellò alla Segnatura Apostolica contro la soppressione della Compagnia e, il 10 giugno 1975, fu informato che il decreto dei tre cardinali era stato specificamente ratificato da papa Paolo VI, chiudendo così ogni possibilità di appello. 15) Anche se, ai fini di questa discussione, ciò fosse vero, essi rimarrebbero comunque tenuti a rispondere alle richieste ragionevoli dei fedeli riguardo ai sacramenti e ai sacramentali. Cfr. canone 1335 § 2. 16) Questa conclusione rimane valida anche se errata, a causa della giurisdizione supplementare derivante dallo stato di necessità all’interno della Chiesa. La Chiesa integra ciò che è necessario per amore della legge suprema: la salvezza delle anime. Un argomento canonico più tecnico sostiene che un dubbio positivo e probabile mantiene le concessioni accordate da papa Francesco finché non vengano esplicitamente revocate dall’autorità papale. Se papa Leone dovesse confermare la soppressione delle facoltà universali di confessione concesse da papa Francesco, l’argomento basato sull’errore comune continuerebbe a garantire la validità delle assoluzioni impartite dai sacerdoti della FSSPX. Quanto al ricorso alla forma canonica straordinaria del matrimonio, esso garantisce la validità del matrimonio (dal punto di vista della forma canonica), poiché l’impossibilità morale di rivolgersi all’Ordinario locale o al parroco sarà ora molto più evidente di quanto non lo fosse già prima della decisione di papa Francesco che consente ai sacerdoti della FSSPX di ricevere una delega per assistere ai matrimoni. Inoltre, è altamente improbabile che un Ordinario locale conceda ora una tale delega. Per una spiegazione dettagliata di tutti i punti menzionati in questo paragrafo, consultare il seguente link: https://catholicapologetics.info/apologetics/defense/validity.htm   Articolo previamente apparso su FSSPX.News  

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Spirito

«La Fraternità non vi abbandonerà mai»: lettera del Superiore Generale a tutti i fedeli FSSPX

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Menzingen, 19 luglio 2026

 

Carissimi fedeli,

 

A pochi giorni dalla cerimonia del 1° luglio, desidero rivolgervi queste poche parole.

 

Anzitutto desidero ringraziarvi. Da diversi anni pregavo la Santissima Vergine affinché preparasse i cuori a questo evento storico. Confesso di essere stato profondamente commosso nel vedere come tutti voi abbiate accompagnato le consacrazioni episcopali con la preghiera e con gratitudine verso la Divina Provvidenza.

 

Il 1° luglio numerosi fedeli provenienti da tutto il mondo erano presenti a Écône e rappresentavano tutti voi. È stata una gioia immensa vederli così numerosi e così fervorosi. Come certamente sapete, durante la cerimonia è scoppiato un temporale: «Al fulgore della sua presenza si dispersero le nubi… Il Signore tuonò dal cielo e l’Altissimo fece udire la sua voce» (Sal 17 [18], 13-14).

 

In quel momento la mia gioia si è raddoppiata. Da una parte ero il testimone privilegiato di una liturgia di eccezionale bellezza; dall’altra avevo davanti agli occhi un’altra bellezza, altrettanto commovente: quella di una folla immensa di fedeli rimasti al proprio posto durante tutta la tempesta, intenti a pregare la Madonna per i nuovi Vescovi, per la Chiesa e per il papa. Tra loro vi erano anziane signore in ginocchio e giovani mamme che stringevano tra le braccia i loro neonati. Era l’immagine più bella che si potesse offrire della Fraternità: fedeli animati da una fede incrollabile, che nulla poteva turbare; anime per le quali il Santo Sacrificio della Messa è veramente il centro della vita.

 

Non potete immaginare la consolazione che ho provato in quell’istante. Questa scena si è impressa profondamente nella mia memoria e non potrò mai dimenticarla.

 

Fino all’ultimo giorno ho sperato in un gesto di benevolenza, o almeno di semplice comprensione, da parte della Santa Sede. Ma le consacrazioni sono state condannate e la severità delle sanzioni adottate non ha precedenti. Esse colpiscono anzitutto i Vescovi, ma anche i membri della Fraternità. Perfino i fedeli sono coinvolti. Questa condanna, profondamente ingiusta, rappresenta un’umiliazione immensa per persone che non hanno altro scopo se non quello di difendere la vera fede e di lavorare alla salvezza delle anime.

 

Tuttavia desidero che sappiate che questa profonda umiliazione, che colpisce anzitutto i membri della Fraternità, ha un significato agli occhi di Dio che non deve sfuggirvi. In ultima analisi, queste consacrazioni sono state compiute per ciascuno di voi, cari fedeli. Le vostre anime sono il vero tesoro affidato alla Fraternità, ciò che essa custodisce più gelosamente.

 

Una sola anima possiede un valore infinito. Se, per assicurarle l’insegnamento della vera fede e l’amministrazione dei veri sacramenti, occorre pagare il prezzo di una tale umiliazione, allora ne vale la pena, perché un’anima non ha prezzo. La festa del Preziosissimo Sangue di Nostro Signore, prezzo della nostra salvezza, ce lo ricordava con forza proprio il 1° luglio.

 

Le sanzioni intendono colpire con durezza anche voi. Questo fatto è certamente doloroso, ma non siate troppo sorpresi. In definitiva, è la Tradizione stessa, che noi amiamo al di sopra di ogni cosa, ad essere scomunicata in tutti coloro che la incarnano. È evidente che, davanti a Dio, una tale condanna non può essere valida, poiché condannerebbe ciò che rappresenta il cuore pulsante della vita della Chiesa.

 

Ma allora, in mezzo a questa nuova tempesta, una domanda si pone: che cosa Nostro Signore si aspetta ora da voi? È nell’anima di ciascuno di voi che la fede deve rimanere integra e viva. Se la Provvidenza permette una crisi tale per cui l’insegnamento della fede viene misteriosamente oscurato, questa stessa fede deve continuare a vivere nelle anime, nonostante tutti i venti contrari che cercano di spegnerla.

 

Se lo splendore esteriore della professione ufficiale della fede viene meno, la piccola candela che ciascuno di voi ha ricevuto nel giorno del proprio Battesimo deve rimanere accesa nel suo cuore e nella sua mente fino all’ultimo giorno. In definitiva, è questa l’unica cosa che conta. Questa piccola fiamma è il primo dono ricevuto all’inizio della nostra vita cristiana, ed è anche l’unico che conserveremo fino alla fine.

 

Vi affido tutti alla Santissima Vergine Maria, alla quale la Fraternità Sacerdotale San Pio X è consacrata in modo del tutto particolare. Ella vi protegga sempre in mezzo a tutte le tempeste e a tutte le difficoltà, e mantenga viva quella piccola fiamma accesa nelle vostre anime quando si scatenano tutti i venti contrari. Tutte le grazie ci vengono dalle sue mani.

 

È Lei che dobbiamo ringraziare per la grazia delle consacrazioni episcopali, ed è Lei che dobbiamo pregare affinché i nuovi Vescovi siano strumenti sempre più docili alle sue ispirazioni e perseverino fino alla fine in questa fedeltà.

 

La Fraternità non vi abbandonerà mai. Mai le vostre anime perderanno il loro valore e il loro prezzo agli occhi dei suoi sacerdoti.

 

Dio vi benedica!

 

Don Davide Pagliarani

 

Lettera apparsa su FSSPX.News

 

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Cardinale Burke: la sinodalità «deve essere fermata» e riesaminata a fondo

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In un’ampia intervista rilasciata dopo il secondo concistoro straordinario dei cardinali indetto da papa Leone XIV il 26 e 27 giugno, il cardinale Raymond Burke ha espresso una forte critica all’enfasi che il Vaticano continua a porre sulla sinodalità, chiedendo che venga interrotta e sottoposta a uno studio rigoroso. Lo riporta LifeSite.   «Dobbiamo insistere affinché tutta questa storia della sinodalità si fermi», ha dichiarato il cardinale. «E che venga condotto uno studio molto serio sull’intera questione, perché stiamo parlando della vita stessa della Chiesa e della salvezza delle anime».   In un’intervista rilasciata al College of Cardinals Report il 28 giugno, ma pubblicata mercoledì, Burke ha esordito esprimendo apprezzamento per l’incontro convocato dal nuovo pontefice. «Tutti i cardinali sono certamente grati al papa per averci riuniti di nuovo, cosa che non accadeva da tanti anni, durante il pontificato di papa Francesco», ha affermato. «I cardinali stanno parlando di più tra di loro. Ci stiamo conoscendo meglio e questo è un frutto molto importante».

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Tuttavia, si è subito concentrato sulle preoccupazioni fondamentali relative alla struttura del concistoro. Ai partecipanti è stato comunicato che la riunione «deve ora conformarsi alla sinodalità». Ciò significava abbandonare il tradizionale dibattito aperto tra cardinali a favore di piccoli tavoli che seguivano domande predefinite. «Ognuno commenta e, a mio avviso, non si arriva al cuore delle questioni in modo approfondito».   I resoconti riflettevano solo i punti di consenso, ha spiegato Burke. «I resoconti riportano solo… ciò su cui ogni cardinale era d’accordo. Quindi, un cardinale solleva una questione su cui magari gli altri non erano d’accordo, ma che potrebbe essere molto vera e importante da far sapere al Papa. Questo non gli viene riferito».   Nessuna definizione di «sinodalità» e «nessuna traccia storica di essa nella Chiesa».   La sessione finale è tornata al formato classico con interventi liberi alla presenza del papa. «Per me, quella è stata la sessione più produttiva del concistoro», ha osservato Burke. Ha descritto il processo complessivo come «molto controllato», con presidenti e segretari di ciascun piccolo gruppo apparentemente preselezionati piuttosto che scelti dai gruppi stessi.   Al centro dell’obiezione di Burke c’è la mancanza di fondamento teologico per la sinodalità. «Non esiste una definizione di sinodalità. Non c’è una sua storia nella Chiesa», ha affermato con enfasi.   Un cardinale ha sottolineato la focalizzazione contemporanea sulla dimensione «sincrona» in contrapposizione alla dimensione storica «diacronica» che manca. Burke ha messo in guardia dal pericolo: «Una cosa è che la Chiesa si rivolga al mondo, un’altra è che si conformi al mondo, a un modo di pensare mondano. E c’è tutto questo discorso sul “cambiamento di paradigma”. Continuano a invocarlo, dicendo che c’è stato un cambio di paradigma. Beh, la Chiesa non ha cambi di paradigma. La Chiesa è una, santa, cattolica e apostolica».   Nel suo intervento, il porporato americano ha preso di mira il rapporto del Gruppo di studio sinodale 9 su dottrina e morale, in particolare il suo trattamento della «condizione omosessuale». Ha sostenuto che esso «mette in discussione ciò che la Chiesa ha sempre insegnato in materia di moralità sessuale».

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Il rapporto, ha affermato, includeva testimonianze che accusavano falsamente l’apostolato Courage — che lui sostiene dagli anni Ottanta— di mancanze che Burke ha definito «semplicemente infondate».   «Come ha potuto la Chiesa, in un rapporto diffuso in tutta la Chiesa, non verificare se ciò che quel testimone… aveva detto su Courage fosse vero, e invece non l’ha fatto?», ha ammonito.   Burke ha invece sottolineato la verità oggettiva, affermando che «la verità riguarda la natura delle cose e i loro fini propri, e non le inclinazioni che ho, i desideri o i progetti che ho», che sono «molto soggettivi» e possono quindi essere influenzati dal peccato originale.   In tali condizioni si è tentati di «riconformare l’insegnamento della Chiesa» ai propri desideri o inclinazioni, ha ammonito il cardinale. Eppure tutti noi «troviamo la nostra felicità» nella comprensione «della verità su noi stessi, sul mondo e sulla nostra giusta finalità».   Il cardinale Burke ha espresso allarme per il fatto che il rapporto abbia già incoraggiato «persino vescovi e arcivescovi» a promuovere «l’agenda LGBTQ+, affermando: “guardate, la Chiesa sta cambiando il suo insegnamento”».   Burke ha definito «iniqui» i piani di diffondere i suggerimenti dei gruppi di studio alle diocesi. «Questo non dovrebbe accadere». Il processo, ha insistito, «deve essere fermato e deve essere completamente studiato e riorientato in modo che» rimanga «completamente fedele a ciò che la Chiesa insegna e alla santità della vita della Chiesa».   Le questioni interne alla Chiesa hanno ricevuto scarsa attenzione nel contesto delle discussioni sulle «ferite del mondo». Burke ha sottolineato come le imminenti consacrazioni episcopali della Fraternità Sacerdotale San Pio X rappresentino un atto scismatico incombente, con conseguente scomunica automatica, evidenziando la necessità di provvedimenti pastorali simili a quelli di San Giovanni Paolo II nel 1988.   Il porporato del Missouri inoltre denunciato Traditionis Custodes come «una vera e propria persecuzione della Messa tradizionale in latino», confermando che «non ci possono essere dubbi nella mente di nessuno, e papa Benedetto XVI lo ha chiarito in modo inequivocabile: (il vetus ordo) è un bene eterno nella Chiesa, una forma del rito romano che è stata celebrata per più di 15 secoli. Ed è semplicemente così bello e i fedeli si nutrono spiritualmente grazie a questa forma del rito latino. Questo dovrebbe essere permesso liberamente».

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Inoltre, si adoperò per la creazione di un dicastero dedicato al sostegno di queste comunità di fedeli, note per le loro famiglie numerose e per l’impegno nella trasmissione della fede.   Il cardinale Burke ha osservato che argomenti come la situazione dei vescovi tedeschi, la crisi della Fraternità Sacerdotale San Pio X e la Messa tradizionale in latino sono stati in gran parte messi da parte, e che la «lobby omosessuale nella Chiesa» non è stata affatto discussa, ricordando al pubblico che un concistoro ha lo scopo di fornire consigli sinceri al papa, a differenza di un sinodo.   Nonostante queste preoccupazioni, il cardinale Burke ha espresso fiducia nella protezione divina: «Sono fiducioso che Nostro Signore proteggerà la Chiesa, ma noi dobbiamo fare la nostra parte per dire: “No, questo concetto di sinodalità… è fondamentalmente errato”».   Il cardinale ha esortato a seguire un cammino di saggezza e coraggio, concludendo: «nostro Signore è sempre il capo della sua Chiesa. E noi restiamo con lui e non ci allontaniamo da lui perché siamo infelici di come vanno le cose nella Chiesa», comprendendo «che lui sistemerà tutto».

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