Pensiero
Il primato dell’essere umano sugli interessi della società e della scienza
Renovatio 21 pubblica il comunicato del Comitato Internazionale per l’Etica della Biomedicina (CIEB).
Comitato Internazionale per l’Etica della Biomedicina (CIEB)
Parere relativo al primato dell’essere umano sugli interessi della società e della scienza, alla demedicalizzazione della società e alla revisione critica della nozione di progresso tecnologico
L’attuale fase della gestione del COVID – sebbene parzialmente oscurata dalla sovrapposizione tra pausa estiva, crisi di governo, polemiche relative all’adozione dei vari «Decreti Aiuti» e campagna elettorale per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 – sta evidenziando anche sul mainstream le contraddizioni e le incoerenze che hanno preceduto e accompagnato, sul piano scientifico, l’immissione in commercio dei cosiddetti vaccini.
L’incertezza circa la sicurezza e l’efficacia di questi ultimi, e per converso la certezza circa la loro natura sperimentale, sono oggi ben note: ma è appena il caso di ricordare che lo erano molto meno nel novembre 2021, quando il CIEB richiamava – per la prima volta in Italia – l’attenzione dell’opinione pubblica sul fatto che i «vaccini» in questione erano stati autorizzati, in via condizionata e provvisoria, sulla base di un regolamento europeo applicabile a «medicinali» per i quali non fossero forniti «dati clinici completi in merito alla sicurezza e all’efficacia». (1)
A quasi un anno di distanza dal suo I Parere, il CIEB non può fare a meno di constatare che – tra l’indifferenza della politica, dei media e conseguentemente dell’opinione pubblica – l’assenza di dati oggettivi in merito alla sicurezza e all’efficacia dei cosiddetti vaccini è divenuta il tratto caratteristico ed essenziale destinato a stimolare e ad accelerare l’intera campagna vaccinale, in Europa come nel resto del mondo.
Una conferma in tal senso è fornita dalla decisione della Food and Drug Administration statunitense di autorizzare nuovi vaccini per le varianti del COVID pur in assenza di qualsiasi studio clinico (2); un’altra conferma è fornita dalla raccomandazione dell’European Medicines Agency di autorizzare nuovi vaccini per le varianti Ba.4 e 5 del COVID sulla base dei dati ottenuti per i vaccini relativi alle precedenti varianti Ba.1 e 2, a loro volta ottenuti mediante mera comparazione con i dati di laboratorio – e, quindi, non clinici – relativi ai vaccini concepiti per la versione primigenia del Sars-CoV-2 (3); un’ulteriore conferma è fornita dall’invio massiccio di vaccini nei Paesi africani – cui ha contribuito anche il governo italiano donando 100 milioni di euro alla GAVI Alliance, come segnalato dal CIEB nel suo XIV Parere del 19 agosto 2022 – ciò che potrebbe condurre alla accidentale o incauta somministrazione di vaccini adenovirali a soggetti sieropositivi (4); ma la conferma più eclatante è fornita dalla comunicazione della Commissione Europea del 2 settembre 2022, in cui si afferma, in modo emblematicamente apodittico, che «lo sviluppo dei vaccini COVID-19 può essere considerato un trionfo scientifico (sic!) e si stima (sic!) che il loro successo nell’implementazione abbia salvato circa 20 milioni di vite (sic!) in tutto il mondo» (5).
Questo scavalcamento delle evidenze scientifiche avviene mentre in Italia si discute più o meno oziosamente dei «poteri speciali» che il Presidente del Consiglio ha ritenuto di disciplinare in materie di rilevanza strategica solo dopo la crisi di governo e le sue dimissioni, nell’assoluto silenzio dei media e della politica e, soprattutto, al culmine del periodo più buio dell’intera storia repubblicana per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali (6); mentre il dibattito pre-elettorale sta progressivamente soffocando, secondo un processo non imprevedibile e forse non indesiderato dagli stessi movimenti anti-sistema, il dissenso della parte ancora raziocinante della società civile nei confronti dell’evidente mancanza di eticità del potere politico, mediatico, tecno-scientifico e finanziario; mentre taluni partiti, chiaramente interessati al mantenimento dello status quo, strizzano l’occhio a quanti si mostrano critici nei riguardi della gestione del COVID, in vista di eventuali successi elettorali; mentre dovrebbe essere di palmare evidenza che la cosiddetta pandemia è servita, prima di ogni altra cosa, a sdoganare la strategia volta a legittimare l’adozione di meccanismi e strumenti premiali ispirati ai principi dell’economia comportamentale e finalizzati all’instaurazione di regimi neomalthusiani di stampo totalitario mediante l’utilizzo del terrore, della propaganda e dello scientismo; e mentre già si delineano le nuove emergenze pianificate dalle corporazioni finanziarie multinazionali in grado di controllare in profondità, su scala globale, i circuiti scientifici, tecnologici, produttivi, industriali, culturali, mediatici e politici.
Poiché da più parti si colgono segnali in grado di far presagire che, qualsiasi governo nascerà dalle prossime elezioni politiche, gli italiani si troveranno comunque a fronteggiare ulteriori restrizioni ispirate a nuove emergenze sanitario-climatico-energetiche, il CIEB ritiene necessario ribadire fin d’ora, ancora una volta e con forza, il principio del primato dell’essere umano sugli interessi della società e della scienza, come recepito anche da strumenti di diritto internazionale (7). Questo principio, richiamato in diversi Pareri del CIEB, non ha che una sola declinazione: guidare le scelte politiche e le decisioni normative concernenti le applicazioni dei risultati scientifici conseguiti, in particolare, nei campi della genetica, della biologia e della medicina, ossia le applicazioni tecnologiche che più di altre suscitano dubbi e sollevano interrogativi etici in merito alla salvaguardia dell’integrità psico-fisica dell’essere umano e alla tutela della dignità e dei diritti fondamentali dell’uomo.
A tal fine, il CIEB ritiene improcrastinabile:
- riportare i principi e i valori cui si ispira la riflessione bioetica e biogiuridica al centro del processo di revisione della gestione del COVID – che talune istituzioni pubbliche e private stanno avviando solo ora, con ingiustificabile ritardo, a emergenza apparentemente conclusa – superando in particolare la sterile contrapposizione tra dati scientifici su cui indulgono in modo strumentale gran parte dell’accademia, la politica, i media e, conseguentemente, l’opinione pubblica;
- creare le condizioni affinché la società civile possa dotarsi degli strumenti intellettuali e culturali necessari per valutare criticamente le misure di gestione della cosiddetta pandemia, nonché quelle che saranno adottate per gestire le future, nuove emergenze, tenuto conto della diffusa tendenza, avallata anche dalle istituzioni, a ridicolizzare, criminalizzare o addirittura psichiatrizzare le opinioni dissenzienti e minoritarie, riducendole a teorie cospiratorie o complottismi di varia natura e finalità; (8)
- anche in considerazione delle gravi violazioni dei diritti e delle libertà fondamentali commesse durante la gestione del COVID, tali da prospettare veri e propri crimini contro l’umanità, riaprire il dibattito sull’esigenza di demedicalizzare la società – allo scopo di recuperare e valorizzare la funzione tradizionale della medicina – e di rivedere, più in generale, nozione e prospettive del progresso tecnologico allo scopo di salvaguardare i diritti dell’uomo nei confronti della biomedicina, delle biotecnologie e delle «tecnologie convergenti» verso la prospettiva postumana e transumana, con specifico riferimento alle nanotecnologie, alle tecnologie dell’informazione e comunicazione, alle applicazioni delle neuroscienze, alla biologia sintetica, all’intelligenza artificiale e alla robotica.
CIEB
17 settembre 2022
NOTE
1) Cfr. l’art. 4, n. 1, del regolamento della Commissione europea n. 507/2006 del 29 marzo 2006, in Guue n. L92 del 20 marzo 2006.
2) Cfr., tra gli altri, https://ilmanifesto.it/vaccino-pfizer-senza-test-gli-usa-corrono-leuropa-frena.
4) Sui rischi di tale somministrazione cfr. Buchbinder, S.P.; McElrath, M.J.; Dieffenbach, C.; Corey, L.; Use of Adenovirus Type-5 Vectored Vaccines: A Cautionary Tale, in Lancet Lond. Engl. 2020, 396, e68–e69, doi:10.1016/S0140-6736(20)32156-5.
5) Cfr. l’incipit della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, intitolata «Risposta dell’UE al COVID-19: preparazione per l’autunno e l’inverno 2023», documento COM(2022) 452 def. del 2 settembre 2022.
6) Cfr. il D.P.C.M. 1° agosto 2022, n. 133, intitolato «Regolamento recante disciplina delle attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri propedeutiche all’esercizio dei poteri speciali di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni, della prenotifica e misure di semplificazione dei procedimenti», in G.U., Serie Generale, n. 211 del 9 settembre 2022. Come è evidente, l’atto in questione è stato adottato a crisi già consumata (risalendo le dimissioni del governo al 21 luglio 2022) e pertanto è quantomeno dubbia la sua riconducibilità all’ambito degli «affari correnti» che il governo dimissionario dovrebbe, come noto, limitarsi a espletare. Ad abundantiam, il D.P.C.M. in questione è stato pubblicato con più di un mese di ritardo sulla Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il 24 settembre 2022, ossia il giorno prima della data prevista per le elezioni politiche.
7) Cfr. l’art. 2 della Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina, firmata a Oviedo il 4 aprile 1997.
8) Cfr., emblematicamente, https://www.rivistadipsichiatria.it/archivio/3790/articoli/37742/.
Il testo originale del Parere è pubblicato sul sito internet: www.ecsel.org/cieb
Renovatio 21 offre questo comunicato per dare una informazione a 360º. Ricordiamo che non tutto ciò che viene pubblicato sul sito di Renovatio 21 corrisponde alle nostre posizioni.
Pensiero
Il cardinale Ruini muore. La devastazione neodemocristiana resta
È morto il cardinale Camillo Ruini, il grande architetto dell’evanescente presenza cattolica in politica dopo Tangentopoli. Parce sepulto: noi però non faremo il coccodrillo. Perché la catastrofe provocata dai suoi disegni è qui dinanzi a noi, e colpisce che siano così pochi a vederla.
Ruini era piena espressione del potere wojtylano: è il papa polacco che nel 1986 lo nomina segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana; mentre la politica italiana è in subbuglio a causa di una maxioperazione giudiziaria (probabilmente diretta dall’estero…) contro i maggiori partiti, in primis quella Democrazia Cristiana sponda del Vaticano almeno da Paolo VI, don Camillo viene creato cardinale: era evidente che il vertice del Sacro Palazzo aveva una missione precisa.
Di fatto, il cardinale sembra investito del compito di riformulare la presenza cattolica (cioè, legata alla Conferenza Episcopale Italiana) in politica dopo la morte della Balena Bianca; nasce così quella che si può chiamare la «dottrina Ruini». L’ex presidente della CEI reagì alla dissoluzione della DC immaginando di orchestrare la diaspora dei superstiti come un’operazione di infiltrazione capillare in tutti i partiti. Ex democristiani si ritrovarono così nel PPI, CCD, UDR, UDEUR, CDU, e poi in Forza Italia, in AN, Margherita, PDS, DS, PD, PDL, Scelta Civica, insomma in tutte le metamorfosi dell’italico teatrino politico.
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Dobbiamo alla dottrina Ruini la meteorica visione di figure non sempre memorabilissime della diaspora DC come Franco Marini, Pierluigi Castagnetti, Dario Franceschini, Enrico Letta, Rosy Bindi, Sergio Mattarella, Maurizio Lupi, Renato Schifani, Roberto Formigoni, Bruno Tabacci, Angelino Alfano Clemente Mastella, Romano Prodi. I «cattolici» sono ovunque, ma c’è da chiedersi, viste le scelte su aborto, omotransessualismo e provetta, se siano ancora cattolici.
Poco importa: il progetto politico ruiniano dà ben presto segni di fallimento: i profughi democristiani che avevano rifiutato berlusconi, anche solo in un secondo tempo, finiscono accorpati sempre più nel partito-contenitore della sinistra, con addentellati profondi nello Stato permanente, il PD. Sarebbe ingiusto dire che il PD è sempre stato a trazione dei figli del PCI: perché nel frattempo esso era divenuto quello che il filosofo Augusto del Noce chiamava il «Partito Radicale di Massa», una formazione che, privata della sua ideologia socialista, in apparenza sembra interessarsi solo della perversione dei costumi: ecco l’omotransessualizzazione legalizzata, ecco l’immigrazionismo calergista più sfacciato, ecco l’aborto come grande sacramento della repubblica. Il partito, ricordiamo, nasce con Togliatti e finisce ora con Elly Schlein.
In pratica, la dottrina Ruini ha preso una parte dei politici cristiani e l’ha omotransessualizzata, calergizzata, abortificata. Ma anche a destra le cose, per la grande architettura del cardinale, si mettevano maluccio.
Con l’irreversibile tramonto di Berlusconi, Ruini corre ai ripari. Nel 2012 attraverso l’operazione denominata «Convegno di Todi,» la CEI suggellò un patto con i banchieri e certi potentati industriali, oltre che con il demi-monde catto-umanitario di Riccardi (poi ministro della cooperazione) e di Sant’Egidio. Ne emerse il partito di Monti – dove il più cattolico era Lorenzo Dellai che importò la pillola abortiva RU486 nel Trentino – che però alle elezioni nessuno votò. Scelta Civica è un partito di plastica biodegradabile – Sciolta Civica, dicevan i maligni: i suoi membri, alcuni più «laici» (cioè, avete capito) che cattolici, finiscono riassorbiti altrove, a partire dal PD. Bel lavoro.
È stato a questo punto che Ruini deve aver compreso che la reversione della sua dottrina (i cattolici annacquati in tutti i partiti) doveva essere totale: tutti i «cattolici» (parimenti annacquati, «adulti») in un solo partito. Per questa nuova realtà politica di agglutinazione neodemocristiana serviva una base di partenza: fu preparata facendo scindere il PDL e ottenendo il NCD, che già dalla sigla pareva una delle tante sigle citate sopra. Era la grande ammucchiata di centro risucchia tutto, tanto che rispuntò persino il Pierferdi Casini (torna la vecchia satira di Neri Marcorè: «vieni anche tu nel grande centro. La politica è una cosa sporca, facciamola insieme»). Insomma, sono le prove generali per il ritorno di un unico «partito dei cattolici». Il ritorno della DC, con tutta la serqua di compromessi assassini del caso.
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Anche il NCD non sopravvive al voto popolare: con la tornata 2018 gli elettori spazzano via l’ennesimo disegno neodemocristiano, al punto che, per poco, abbiamo esultato pensando che non avremmo mai più rivisto in politica figure come quella di Eugenia Roccella. E invece: nel 2022, come niente fosse, ritorna dalla porta principale con il partito della Meloni, e viene fatta subito ministro della famiglia. Perché?
Per anni abbiamo avuto la chiara impressione che nell’invenzione del fenomeno Roccella abbia avuto un suo ruolo il Ruini. Dopo la fase giovanile di attivista del Partito Radicale in cui scriveva manuali per l’aborto domestico (Aborto facciamolo da noi, Napoleone editore, 1975), l’unico picco di carriera degno di nota fu il referendum del 2005 sulla legge 40, per il quale scrisse vari articoli in linea col cardinale Ruini e dei vescovi italiani, che era quello di disertare il referendum, che infatti non raggiunse il quorum: vinse l’astensione. Con un certo contorto paternalismo, il cardinale si lasciò scappare «sono favorevolmente colpito dalla maturità del popolo italiano».
Pochi anni dopo, ci ritroviamo la Roccella portavoce del Family Day con il catto-sindacalista Savino Pezzotta, per poi essere eletta per la prima volta tra le fila berlusconiane nel 2008. È facile chiedersi quali poteri potesse portare la Roccella all’interno del partito del Cavaliere, non ancora caduto in disgrazia.
A livello popolare seguì, negli anni 2010, un periodo in cui la massa cattolica venne addomesticata da una serqua di sigle ed eventoni che all’ingenuo potevano pure apparire come «organiche». La Manif pour Tous (versione italiana, ma che per qualche ragione mantiene la lingua francese dell’originale copincollato), le Sentinelle in Piedi (anche queste roba francese, qui però con il nome tradotto, ma non bene), la bozza di ulteriori Family Day ci parvero tutte trappole sottese dal Grande Gioco ruiniano. I vescovi, allora più che oggi, volevano addomesticare il dissenso cattolico, perché, in effetti, loro un’Ecclesia Militans non sanno né come funzioni né cosa sia.
Infine, eccoci agli anni 2020, e il piano Ruini sembra ancora vivo: l’inclusione della Roccella e di spezzoni del mondo del dissenso apparente cooptato dai vescovi nella compagine meloniana lo può testimoniare: lo abbiamo chiamato, in un articolo di quattro anni fa di Renovatio 21, il «network democristiano», dove l’impronta ruiniana era ancora visibilissima. E che c’è di male, dice il cattolico benpensante e sincero-democratico (democristiano), in una parola papaboys: Ruini è l’uomo di Wojtyla, GP2 santo subito!
Il problema è che non è chiaro a tutti quanto il papato di Giovanni Paolo II rappresenti con evidenza il cedimento spirituale e politico della chiesa del Concilio. Quando Wojtyla nel 1981 appoggiò il referendum sul cosiddetto «aborto minimale» già faceva capire l’attitudine al compromesso del suo papato (per inciso: compromessi con tutti, tranne che con monsignor Lefebvre). E non parliamo solo di bioetica: i disastri sulle coperture dei preti pedofili sono cominciati proprio col papa polacco.
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È frustrante vedere come goscisti, abortisti, omosessualisti praticanti ed attivisti abbiano fatto del cardinale un bersaglio per le loro proteste (come quando nel 2005, un collettivo studentesco irruppe ad una cerimonia privata con parlamentari di Forza Italia dove veniva premiato Ruini gridando ed esponendo striscioni: «Libero amore in libero Stato», «Siamo tutti omosessuali», «Vogliamo fare Pacs in avanti nei diritti»). Per la stampa di sinistra (cioè quella che allora era guidata dal miliardario giudeo De Benedetti) era il mostro catto-retrogrado, il diabolico Richelieu che impediva il progresso sociale in Italia. Il popolo della sinistra, con i suoi giornali, era sufficientemente sciocco da abboccare al giochetto, e credere che Ruini fosse un avversario.
Cari comunisti, feticidi ed omofili: dovete sapere che è vero il contrario, Ruini era un vostro alleato, come lo sono stati i democristiani ieri, e soprattutto i neodemocristiani, di cui monsignore fu pigmalione, oggi. Il cardinale, lungo decenni, ha difeso la legge simbolo della dissoluzione radicale del Paese, la legge assassina ed autogenocida 194/1978. È la linea che Ruini ha ribadito sempre la 194 non si tocca: lo diceva apertis verbis già nel 2008 quando chiese di «non rivoltarsi» contro la 194. «L’ex presidente della CEI ha evitato, “parlando a titolo personale”, di utilizzare la parola “omicidio” per l’aborto» scriveva La Stampa, descrivendo un’intervista TV del cardinale con Giuliano Ferrara.
È la posizione tenuta anche dalle new entry del Grande Gioco ruinico, come Maria Rachele Ruju, personaggio vicino alla drammatica organizzazione newsletterista Pro-vita&Famiglia, già candidata ed eletta con Fratelli d’Italia nel 2022 (avrebbe poi ceduto il seggio). La Ruju, per una bizzarra coincidenza, è, come la Roccella un’altra presentatrice del Family Day: il secondo, quello del 2015 contro le unioni monosessuali (e si è visto come è finita). La ragazza aveva reso poco prima del voto un’intervista al Giornale, in cui dichiarava, che una richiesta di abolizione della 194 «non avrebbe alcun senso né risultato».
Certo si può dire, a questo punto, che sull’aborto i politici parlano all’unisono con le gerarchie. Ecco che, a poche ore dall’ultimo voto politico, monsignor Vincenzo Paglia, capo del Pontificia Accademia per la Vita, parlava della 194 come «pilastro della vita sociale» del Paese. In quell’occasione rispuntò fuori lo stesso cardinale Ruini, che il sincero-democraticocristiano che benpensa potrebbero ritenere sulla carta un conservatore agli antipodi di Paglia: maddeché, anche lui, sul Corriere della Sera, si mette an cantare nel coro a difesa della 194.
«Spero che la legge 194 sia finalmente attuata anche dove dice che lo Stato riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio» dichiara il cardinale , che ha tenuto poi anche ad enunciare la nuova grande battaglia: «le unioni civili dovrebbero essere differenziate realmente, e non solo a parole, dal matrimonio tra persone dello stesso sesso. Devono essere unioni, non matrimoni».
Vogliamo infine ricordare ai baldanzosi la realtà sulla «vittoria» di Ruini nel referendum 2005 fallito: il quesito voleva abrogare la legge40/2004, che il cardinale voleva difendere a tutti i costi: peccato che si tratti di una legge che al momento uccide più embrioni della 194. Infatti la 40 – che ad alcuni è sembrata da subito scritta per essere smontata pezzo per pezzo dai giudici, ed infatti è stato così – consentendo la produzione di embrioni e la loro crioconservazione ha aperto quell’abisso di micromorte che ora è ben più vasto di quello degli aborti chirurgici o chimici. Il computo è, da anni, calcolabile nell’ordine sei cifre in Italia, mentre negli USA si parla di almeno 4 milioni di morti, più un milione di bambini nel limbo dell’azoto liquido.
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La neochiesa, cioè, aveva già piegato il capo davanti alla riproduzione artificiale con i suoi esseri creati in provetta. Ruini aveva semplicemente condotto l’opposizione sintetica affinché lo sdoganamento dell’umanoide avvenisse per gradi. Ora, pochi lustri dopo, abbiamo visto la Pontificia Accademia per la Vita di Paglia parlarne tranquillamente, e il papa farsi fotografare con la progenie in provetta di Elonio Musk.
Il compromesso, il fallimento, il cedimento costante (un paletto dopo l’altro… ): eccoci serviti. La legge che permette l’aborto va difesa, le unioni civili pure, basta che sia scritto da qualche parte che non sono matrimoni – siamo al nominalismo cattopolitico, dove i porporati si immolano per un’etichetta. Pensiamo che sapesse che l’unione civile tra omosessuali, fuor del nome, garantisce libertà maggiorate rispetto al matrimonio concordatario: ad esempio nella possibilità agghiacciante (dove è ben cisibile la manina di legislatori maschi omosessuali) di tradire il consorte.
Per quanto ci riguarda non si tratta solo di quisquilie politiche. Nell’inettitudine conclamata dei progetti ruiniani abbiamo veduto qualcosa di ben più oscuro del teatrino romano: un disegno, anche antico, per il disarmo spirituale degli italiani dinanzi al ritorno del sacrificio umano. Con il contorno degli esseri fabbricati in laboratorio, della sottomissione biologica via vaccino o terapie geniche sperimentali. Non sono concetti: sono cose che stanno accadendo oggi stesso, cose che abbiamo vissuto sulla nostra pelle.
Ecco, la «dottrina Ruini» non ha fallito solo politicamente. Ha prodotto una devastazione biologica i cui confini non possiamo intravedere nemmeno ora.
Roberto Dal Bosco
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Immagine di Grzegorz Artur Górski via Wikimedia pubblicata su licenza Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported; immagine modificata
Intelligenza Artificiale
Elone trilionario, verso Marte e l’apocalisse
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Civiltà
La distruzione del diritto: cause e conseguenze della distruzione della civiltà
Lo scopo di questo testo è invitare a riflettere sui cambiamenti della nostra civiltà osservando le trasformazioni dei fondamenti classici del diritto.
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Legge e civiltà
1.1. Ogni società ha delle leggi, ma non le stesse leggi.
Il diritto esiste, con diversi gradi di perfezionamento, in tutte le società: «ubi societas ibi ius». Alcune civiltà hanno dedicato maggiore sviluppo al diritto rispetto ad altre. Il diritto è un prodotto della civiltà. Certamente, come altri prodotti di una civiltà, può sopravvivere alla civiltà che lo ha creato, ma questa sopravvivenza non può più essere la stessa che ha avuto all’interno della struttura della civiltà che lo ha visto crescere, perché né coloro che lo ricreano né coloro che ne usufruiscono partecipano all’etica fondante proprio perché quest’etica viene vissuta veramente solo nella civiltà che ne è animata.
In altre civiltà, quell’etica può essere studiata… ma non vissuta. Il diritto romano è sopravvissuto alla caduta della civiltà greco-romana in Occidente, ma la sua esistenza come prodotto sopravvissuto non è stata, e non poteva essere, la stessa di quando la civiltà romana era ancora in vita. Allo stesso modo, il diritto romano è stato studiato negli ultimi due secoli come probabilmente non era mai stato studiato prima, ma è chiaro che questo diritto non viene più vissuto.
Si può osservare che le civiltà che si sono sviluppate maggiormente hanno distinto, in vari modi, i diversi rami del diritto, che sono fondamentalmente due: il diritto pubblico e il diritto privato.
1.2. La fine della civiltà dell’Europa occidentale
Il XX secolo è stato testimone di un duplice processo: da un lato, il declino dell’Europa, manifestatosi in molteplici aspetti (etico, estetico, politico, economico, etc.); dall’altro, a complemento del primo, il progressivo sviluppo del continente scoperto e plasmato dall’Europa: l’America. Ma in America, questo sviluppo ha seguito, e continua a seguire, due percorsi che non sempre sono confluiti: uno nell’America settentrionale anglosassone e un altro nell’America settentrionale, centrale e meridionale ispanica. Tuttavia, l’enorme potere politico ed economico dell’America settentrionale anglosassone prevale oggi non solo sui suoi vicini meridionali, ma anche sull’Europa da cui hanno avuto origine le idee che ha rielaborato.
Alcuni arrivano persino a parlare di una «civiltà americana». Se questa cultura americana, frutto di uno sviluppo unico di idee originariamente europee, si configurerà infine come una nuova «civiltà» – sì, erede, ma distinta, dalla civiltà cristiana nata in Europa – è qualcosa che prima o poi diventerà evidente. Non si tratterebbe di un fenomeno nuovo, poiché lo stesso fenomeno si è verificato in Europa, dove la civiltà occidentale si è sviluppata sulle coste settentrionali del Mediterraneo, erede, ma distinta, dalla civiltà greco-romana che aveva prosperato nella stessa regione.
Non sembra ragionevole pensare che il diritto possa rimanere distaccato dagli eventi che si susseguono nella nostra civiltà, la civiltà cristiano-occidentale nata in Europa. Credo sia evidente che il diritto stia attraversando dei cambiamenti che, a seconda della prospettiva, potrebbero essere descritti come «trasformazione», «evoluzione» o «mutazione». A mio avviso, il diritto, sia privato che pubblico, sta vivendo qualcosa di più di una semplice «trasformazione» o «evoluzione». Sta subendo una vera e propria mutazione, cambiamenti così profondi da poter affermare che viviamo in una civiltà che non è più la civiltà cristiano-occidentale teorizzata da Spengler o Toynbee.
1.3. La legge come baluardo difensivo della polis
Il frammento numero 44 di Eraclito di Efeso, secondo il testo raccolto da Diogene Laerzio, afferma che «il popolo deve lottare per la legge come se fosse il proprio muro». Generalmente, le versioni spagnole del frammento traducono la parola «nomos» (νόμος) con «legge», ma questa traduzione non è del tutto corretta. «Nomos» indica l’ordinamento giuridico della comunità, che è più di una semplice «legge». E questo «ordinamento giuridico» dovrebbe essere inteso come la legge che non solo governa, ma dovrebbe governare, una società ben ordinata.
Raúl Caballero dà questa interpretazione al frammento: «Ciò che Eraclito chiede agli abitanti di Efeso è che, pur introducendo inevitabili cambiamenti in particolari aspetti dello stile di vita cittadino, dettati dai tempi e dalle esigenze che mutano, il demos, in quanto forza sociale emergente all’interno della polis, rimanga fedele alle forme e ai costumi tradizionali (nomos) nella loro essenza, ovvero in tutto ciò che favorisce il mantenimento dell’unità e della coesione della comunità. Solo in questo modo, secondo Eraclito, Efeso potrà preservare il suo status di comunità politica (polis), al sicuro dalle forze distruttive che minacciano l’integrità della sua coesistenza, proprio come i nemici minacciano un muro comune» (1)
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Mutazione del diritto privato
Riflettiamo sulle trasformazioni subite dal Diritto Privato. È risaputo che il Diritto Privato deve molto al Diritto Romano e rappresenta, in larga misura, una delle prove che la civiltà cristiano-europea, pur essendo distinta, è anche un prodotto della civiltà greco-romana. Il nucleo delle istituzioni di Diritto Privato europeo è rimasto debitore del Diritto Romano fino alla fine del XX e all’inizio del XXI secolo.
2.1. Modifica della legge sulla persona e sulla famiglia.
2.1.1. Vita e morte della persona.
In ambito giuridico, ciò che definisce una persona sono la nascita e la morte.
Uno dei cambiamenti che il cristianesimo introdusse nel diritto romano (in gran parte a causa della contemplazione del mistero fondativo della civiltà cristiana occidentale, il concepimento verginale di Maria) fu la protezione della vita umana prima della nascita. È quindi di grande importanza notare che il permesso di aborto in ambito legislativo è stato uno degli arieti contro la legge emersi nel fervore della civiltà cristiana occidentale.
A questo proposito, viene spesso definito «diritto alla vita», sebbene tale espressione sia forse imprecisa, poiché è evidente che non è possibile attribuire a un essere inanimato il «diritto» ad «avere la vita», e quando si parla di «diritto alla vita» ci si riferisce a un’entità che già possiede la vita. In realtà, si tratta del diritto della persona a «preservare» la vita esistente e, in questo senso, appare come il diritto di un essere umano vivente, anche se non ancora nato, a «preservare» la propria vita e a nascere secondo il corso biologico naturale.
Tuttavia, l’evoluzione di questo diritto ha portato a considerare che esso non costituisce un ostacolo all’impedire a un essere umano di «preservare» la propria vita e di impedire la propria nascita. Si contrappone addirittura al «diritto della donna all’autodeterminazione in merito all’interruzione di gravidanza» (Sentenza della Corte Costituzionale n. 44/2023). Tra l’altro, nessuno ha spiegato come questa «autodeterminazione» possa far riprendere quella gravidanza che è stata «interrotta».
Allo stesso modo, viene abbandonata l’idea che la vita nelle sue fasi finali debba essere oggetto di massima cura e attenzione. Da parte sua, anche l’idea di morte ha subito una brutale mutazione, considerando che l’individuo non solo ha la libertà di togliersi la vita ma anche la libertà di chiedere che lo Stato lo faccia, il cosiddetto «diritto di chiedere e ricevere l’assistenza necessaria per morire» (eutanasia) che, guarda caso, corrisponde ai cittadini spagnoli, ma non agli stranieri clandestini (articolo 5.1.a della Legge organica 3/2021).
2.1.2. Nominalismo contro realismo
Uno dei fattori chiave di quello che è stato considerato un punto di svolta nella civiltà cristiana occidentale è stata la predominanza del nominalismo sul realismo alla fine del cosiddetto «Medioevo». Questo processo «nominalista» ha avuto conseguenze nel corso dei secoli e ora, nel XXI secolo, ha raggiunto il suo apice con la Legge 4/2023, del 28 febbraio, per la reale ed effettiva uguaglianza delle persone trans e per la garanzia dei diritti delle persone LGBTI.
Naturalmente, una persona nasce con un sesso. Ma la legge stabilisce che «nel caso in cui il referto medico indichi una condizione intersessuale del neonato i genitori, di comune accordo, possono richiedere che l’indicazione del sesso rimanga in bianco per un periodo massimo di un anno. Trascorso tale periodo, l’indicazione del sesso sarà obbligatoria e la relativa registrazione dovrà essere richiesta dai genitori» (articolo 49.1 della legge sull’anagrafe civile introdotta dalla legge 4/2023).
Nel caso non fosse chiaro, il nominalismo prevale sul realismo e la legge stabilisce che per stabilire il nome proprio di una persona, «qualora l’identificazione risulti ambigua, non verrà data alcuna rilevanza alla corrispondenza del nome con il sesso o l’identità sessuale della persona» (Articolo 51.2 della Legge sull’Anagrafe Civile introdotta dalla Legge 4/2023).
Questo nominalismo si verifica anche in relazione alla designazione del sesso precedentemente registrata, poiché la legge consente la «rettifica del sesso» nel Registro Civile (articolo 83.1.d della Legge 20/2011 sul Registro Civile). Queste informazioni sono classificate come «specialmente protette» e non accessibili al pubblico. Ciò significa che un uomo può credere di poter sposare una donna perché così risulta registrata nel Registro Civile, senza sapere che la persona potrebbe essere nata maschio, o viceversa.
Il nominalismo è evidente anche nel cambiamento dei termini «padre» e «madre». La figura del padre è stata legalmente sostituita da quella di «padre o genitore non gestazionale». Quanto alla figura della madre, è stata sostituita da quella di «madre o genitore in gravidanza». Ma accade che «nelle coppie dello stesso sesso registrate, i riferimenti alla madre si intendono riferiti alla madre o al genitore biologico, e i riferimenti al padre si intendono riferiti al padre o al genitore non biologico» (Decima disposizione aggiuntiva della legge sull’anagrafe introdotta dalla legge 4/2023), che significa che in una coppia in cui entrambi hanno il sesso registrato «donna», una donna sarà «padre o genitore non gestazionale» e l’altra donna «madre o genitore gestazionale».
A complicare ulteriormente la situazione, la Legge 4/2023 ha introdotto la categoria di «madre o persona incinta transgender» (articolo 44.6 della Legge sull’Anagrafe introdotta dalla Legge 4/2023).
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2.2. Mutazione dei diritti reali: scomparsa della proprietà.
Un altro elemento del diritto romano classico è il diritto alle cose, e in particolare il diritto per eccellenza su una cosa: il diritto di proprietà. Questo diritto era configurato come il diritto esclusivo e perpetuo su una cosa corporea (de re corporali), da utilizzare (jus utendi), godere (jus fruendi) e organizzare (jus abutendi) di lei, nella misura in cui le leggi non lo proibiscono (nisi lege prohibeatur).
Questo intero concetto si è dissolto in diversi modi. In primo luogo, il termine «proprietà» è stato utilizzato per riferirsi a cose «intangibili», dai «diritti» alla cosiddetta proprietà «industriale» o «intellettuale». In secondo luogo, la natura «perpetua» della proprietà è stata erosa e le proprietà un tempo riconosciute come tali hanno perso questo status a causa di successive normative.
In particolare, la «perpetuità» è diventata fortemente subordinata al pagamento continuativo delle tasse (soprattutto per gli immobili urbani e rurali), trasformando così la proprietà in una sorta di contratto di locazione con lo Stato. In terzo luogo, il diritto di «uso» della proprietà è stato limitato oltre ogni limite ragionevole, poiché le leggi hanno introdotto divieti d’uso chiaramente arbitrari. Un esempio è la restrizione sull’uso del suolo, che è ormai chiaramente il risultato di decisioni amministrative o politiche, spesso derivanti da pratiche corruttive.
Si può affermare, a questo punto, che il diritto di proprietà sugli immobili non esiste più se non come finzione. Il diritto che le persone hanno sugli immobili non è più un diritto di proprietà. Per quanto riguarda i beni mobili, l’erosione è progressiva. È inoltre evidente che la proprietà dei beni mobili non esiste più in relazione alle automobili, che non possono essere «utilizzate» senza pagare tasse continue. Ci sono alcuni oggetti personali sui quali possiamo ancora parlare di proprietà: libri o dischi. Anche per quanto riguarda i gioielli, si registrano intrusioni sempre più problematiche.
2.3. Modifica del diritto contrattuale.
Per quanto riguarda i contratti, il fenomeno che si osserva dal XX secolo è che nelle transazioni commerciali private riguardanti le questioni più importanti della vita quotidiana, il fondamento concettuale di cosa sia un contratto, ovvero un accordo libero tra due parti, è venuto meno.
Per ottenere beni e servizi, individui e famiglie si trovano sempre più spesso a dover interagire con grandi aziende, spesso transnazionali. Ciò comporta due conseguenze. In primo luogo, i termini dell’accordo tra l’individuo e una grande azienda, anche se presentati come un «contratto», sono essenzialmente «documenti di adesione» (la dottrina del diritto civile li definisce ancora «contratti di adesione», il che, a mio avviso, è un’assurdità concettuale).
In secondo luogo, in caso di inadempimento contrattuale da parte di una di queste grandi aziende (si pensi ad esempio a banche, compagnie di telecomunicazioni, aziende di trasporto, etc.), da una parte c’è l’individuo o la famiglia, dall’altra una grande azienda con un esercito di avvocati al proprio soldo, il che rende praticamente impossibile intraprendere un’azione legale contro l’azienda in caso di violazione del contratto.
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Mutazione del diritto pubblico
Il debito nei confronti di Roma si manifesta anche nel Diritto pubblico, sebbene in misura significativamente minore. Sebbene sia vero che il Diritto pubblico esistesse a Roma o addirittura all’apice della civiltà cristiana occidentale (il cosiddetto «Medioevo»), resta il fatto che il Diritto pubblico è fondamentalmente un prodotto della civiltà cristiana occidentale dopo la creazione, in un certo momento della sua storia, dello Stato, inteso come una nuova forma politica sconosciuta in altre civiltà ed epoche, e caratterizzata dall’essere dotata di un nuovo tipo di potere politico anch’esso sconosciuto: la sovranità.
Dall’idea dello Stato come forma di potere dotata di sovranità si sono configurati i diversi rami del Diritto pubblico: il Diritto costituzionale (inizialmente chiamato «Diritto pubblico interno» o «Diritto politico»), il Diritto internazionale pubblico (inizialmente chiamato «Diritto pubblico esterno»), il Diritto amministrativo, il Diritto penale, il Diritto tributario e il Diritto del lavoro, che comprende elementi di Diritto privato.
Carl Schmitt, a cavallo tra il XX e il XX secolo, fece un’affermazione che alcuni avrebbero potuto considerare arrogante, ma che quasi un secolo dopo si è rivelata profetica: «sono l’ultimo rappresentante consapevole dello Ius Publicum Europaeum, il suo ultimo interprete e ricercatore in senso esistenziale, e ne sto vivendo la fine» (2). Nessuno può negare che le categorie classiche del diritto pubblico europeo si siano sviluppate sulla scia dell’emergere dello Stato (lo Ius Publicum Europaeum) sono in crisi o, se preferite non dirlo in questo modo, stanno vivendo quella che si potrebbe definire una «mutazione».
3.1. La crisi della sovranità esterna
Il diritto internazionale europeo si fondava sull’idea che i suoi soggetti fossero gli «Stati» riconosciuti come dotati di «sovranità». Per impedire che gli Stati potenti dominassero quelli più deboli, le guerre intraprese contro uno Stato che si limitava a esercitare la propria sovranità senza attaccare un altro Stato erano considerate «ingiuste».
Ma si è spinta oltre, erodendo la sovranità degli Stati in due modi: uno materiale e l’altro procedurale.
Da un punto di vista materiale, si è radicata l’idea che il rispetto dei «diritti umani» costituisca un limite alla sovranità degli Stati. Pertanto, gli Stati, nell’esercizio della loro sovranità, vengono privati del potere sovrano di determinare lo status dei propri cittadini e degli stranieri.
Inoltre, da un punto di vista giurisdizionale, sono stati istituiti tribunali internazionali, perlopiù in materia di «diritti umani», che mirano proprio a far rispettare la limitazione della sovranità statale. Ciò ha persino portato alla creazione di un diritto penale internazionale, accompagnato da una giurisdizione penale internazionale.
Tuttavia, è importante notare che gli Stati sovrani sono esclusi da questo processo. Si pensi, in primo luogo, agli Stati potenti che costituiscono il nucleo delle economie «su larga scala». Né gli Stati Uniti, né la Russia, né la Cina accettano limitazioni alla propria sovranità basate su trattati sui «diritti umani», tanto meno tribunali internazionali che potrebbero supervisionare le loro decisioni.
3.2. La crisi della sovranità interna: l’indifesa del potere costituente
La distruzione della sovranità assume caratteristiche tragiche in alcuni casi in cui determinate forze cercano di distruggere uno Stato dall’interno annientandone la sovranità.
La sovranità, concepita da una prospettiva razionalista, si traduce nell’idea che lo Stato possa pianificare la propria configurazione politica attraverso una «Costituzione». Pertanto, nel pensiero razionalista, la sovranità è intesa come «potere costituente». La distruzione della sovranità statale all’interno di uno Stato costituzionale viene quindi presentata come la distruzione del potere costituente. Negli Stati più degradati, si afferma che tutto nell’ordinamento costituzionale è riformabile, senza che vi siano fondamenti inattaccabili (Sentenza della Corte Costituzionale n. 48/2003).
In risposta agli attacchi alla «Costituzione» (ovvero al potere costituente), le costituzioni prevedono meccanismi politici e giurisdizionali. Il meccanismo politico per eccellenza è l’impiego dell’esercito, ma questa possibilità è paralizzata dalla richiesta di rispetto dei «diritti umani». Pertanto, rimane un altro meccanismo, «indolore»: il ricorso ai tribunali per difendere il potere costituente.
E qui, ancora una volta, vediamo come la sovranità interna sia stata erosa. Certe ideologie, in nome della «democrazia», ammettono la distruzione della sovranità statale o dell’integrità territoriale se tale decisione viene presa tramite votazione. Il presupposto è che il requisito della «democrazia» sia che non vi siano limiti a ciò che il «popolo» può decidere, consentendo così lo smembramento o la distruzione di una nazione.
Tuttavia, è opportuno esaminare anche le diverse reazioni in difesa della sovranità e del potere costituente: timide negli stati deboli o in declino (la Spagna del XXI secolo) e vigorose negli stati che mantengono la propria sovranità (dagli Stati Uniti del XIX secolo alla Russia e alla Cina del XXI secolo).
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3.3. Lo scioglimento della cittadinanza
Prima dell’approvazione della Costituzione spagnola del 1978, il regime di immigrazione si basava sul Decreto 522/1974, del 14 febbraio, del Ministero dell’Interno. Il Decreto si fondava sul presupposto che il diritto di circolare liberamente e di risiedere in Spagna appartenesse agli spagnoli e, di conseguenza, consentiva l’espulsione degli stranieri che non erano entrati con documenti o che, già residenti in Spagna, «quando, a causa del loro stile di vita, delle attività che svolgono, della condotta che osservano, dei precedenti penali o di polizia, delle relazioni che intrattengono o di altre cause simili, si ritiene opportuno». Un’eco di ciò si ritrova ancora nella Costituzione del 1978, che all’articolo 19 concede solo ai cittadini spagnoli il diritto di spostarsi e risiedere in Spagna.
Questa situazione iniziò a incrinarsi con la Legge organica 7/1985, del 1° luglio, sui diritti e le libertà degli stranieri in Spagna, che consentiva il ricorso in appello contro le decisioni di espulsione, le quali cessarono così di essere considerate atti politici extragiudiziali, rendendo possibile la sospensione delle espulsioni.
La situazione è stata ulteriormente aggravata dalla Legge organica 4/2000, dell’11 gennaio, sui diritti e le libertà degli stranieri in Spagna e sulla loro integrazione sociale, che all’articolo 58.2 ha smantellato l’intero sistema. Secondo tale articolo, «La detenzione sarà mantenuta per il tempo necessario agli scopi del fascicolo, ma in nessun caso potrà superare i quaranta giorni, né potrà essere disposta una nuova detenzione per alcuna delle cause previste nello stesso fascicolo». Ciò significava, in parole povere, che uno straniero con un ordine di espulsione non eseguito entro 40 giorni era libero di circolare sul territorio spagnolo.
Da allora, la libertà di movimento e di residenza sul territorio spagnolo ha cessato di essere un diritto riservato esclusivamente agli spagnoli, dissolvendo un elemento fondamentale della cittadinanza: il legame tra il popolo e il territorio.
3.4. Modifica dei diritti fondamentali
I diritti fondamentali nascono dal riconoscimento di uno status che mira a proteggere gli individui, e in particolare i cittadini, dalle azioni dello Stato. Questa premessa si scontra inevitabilmente con il paradosso di come lo Stato possa proteggere se stesso dalle azioni dello Stato. Questa contraddizione apparentemente insolubile è stata risolta dalla finzione della «separazione dei poteri», che consente a un «ramo dello Stato» di proteggere l’individuo dalle azioni di un altro «ramo dello Stato», ignorando il fatto che entrambi siano rami dello stesso Stato.
A prescindere da questo punto, resta il fatto che i diritti fondamentali sono creati principalmente per proteggere i diritti delle persone fisiche. Certamente, molti diritti sono attribuibili a persone giuridiche, ma sulla base del riconoscimento dei diritti delle persone fisiche. Tuttavia, stiamo assistendo a una progressiva «oggettivazione» e «desoggettivizzazione» dei diritti fondamentali, particolarmente evidente nelle procedure per la loro tutela. Ciò è diventato particolarmente evidente nella riforma del 2007 del processo di ricorso costituzionale in Spagna.
Si verifica anche nell’ambito del diritto dell’Unione europea, dove non esiste una procedura specifica per la tutela dei diritti fondamentali. Lo stesso vale per i regolamenti vigenti che disciplinano la Corte penale internazionale, dove la presunta difesa dei diritti umani più fondamentali è una procedura del tutto oggettiva, come dimostra il fatto che le vittime non hanno la legittimazione ad agire.
3.5. Cambiamento nel rapporto tra i poteri e le funzioni dello Stato
Il diritto pubblico europeo, nel suo sviluppo, ha stabilito una distinzione (piuttosto che una «separazione») di poteri e funzioni. Queste distinzioni vengono cancellate, distorcendo completamente il sistema.
Il primo cambiamento, evidente, era già stato notato da Carl Schmitt un secolo fa (3). Il fatto è che il Parlamento, uno di quegli organi fondamentali dello Stato preposti al potere legislativo, dato che opera attraverso il dibattito pubblico, non dibatte più né legifera, limitandosi a una funzione teatrale in cui i parlamentari recitano una parte e convalidano come leggi testi precedentemente elaborati dal Governo.
E se il Parlamento non discute né legifera, i tribunali, anziché giudicare l’applicazione delle leggi, cercano sempre più spesso di sostituirle con le proprie interpretazioni o addirittura di imporle nel caso in cui il legislatore non abbia approvato una legge.
Da un lato, sostituendo i metodi classici di interpretazione con la tecnica della «ponderazione degli interessi», più tipica dei processi di equità, i tribunali ignorano la soluzione offerta dalle norme applicabili e impongono invece quella che ritengono giusta. La distinzione tra «legge» ed «equità» si fa sfumata e, nei processi in cui i tribunali sono chiamati ad applicare la «legge», attraverso la «ponderazione degli interessi», finiscono per decidere sulla base di una presunta «equità».
D’altro canto, nell’ambito costituzionale è emersa una mostruosità concettuale chiamata «incostituzionalità per omissione». Nei suoi sviluppi più significativi, ha trasformato le corti costituzionali da «legislatori negativi», limitati a dichiarare se una legge esistente sia costituzionale o meno, in «legislatori positivi» che stabiliscono se il legislatore abbia mancato al suo dovere di emanare la legge omessa e necessaria.
La costruzione dell’«incostituzionalità per omissione» erode i fondamenti concettuali della giurisdizione costituzionale, risultando quasi sempre in una pronuncia puramente dichiarativa senza conseguenze pratiche e, in alcuni casi, inducendo la corte stessa ad osare emanare la legge che, a suo dire, era stata omessa.
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Le mura sono crollate
Tutti questi fenomeni possono essere riassunti in un’unica idea: come conseguenza del degrado del mondo delle idee in Occidente, si è verificato un degrado del Diritto che incarna i principi fondamentali della civiltà cristiano-occidentale: le istituzioni tradizionali vengono distrutte e vengono introdotte nelle norme novità prive di fondamento o con scarso fondamento, che ne accelerano ulteriormente il degrado.
La conclusione è che il diritto sta indubbiamente attraversando un periodo di trasformazione. Solo le innovazioni saldamente radicate nelle categorie classiche possono essere considerate una vera «evoluzione», un autentico «sviluppo». Ma ciò che le istituzioni sperimentano, che non solo non si basano più sulle categorie classiche ma addirittura le erodono o le distruggono, costituisce una «mutazione». Una mutazione che è una chiara indicazione che anche la civiltà stessa sta mutando, o ha già mutato. E da nessuna parte è scritto che questo cambiamento debba necessariamente essere in meglio.
Le mura del diritto cristiano occidentale sono crollate. Non per mano di nemici esterni, poiché gli stati nati dalla civiltà cristiana occidentale sono stati i più potenti della storia, ma perché sono stati minati dall’interno.
La civiltà cristiana occidentale è quindi lasciata alla mercé dei non europei e degli europei che la odiano.
Carlos Ruiz Miguel
Professore di Diritto Costituzionale, Università di Santiago di Compostela
NOTE
1) Raúl Caballero Sanchez, «La lucha del pueblo por la ley: una nueva propuesta de lectura del fragmento 22 b 44 dk de Heráclito», Exemplaria Classica. Journal of Classical Philology n. 16 (2012), pp. 3-16 (p. 10).
2) «Ich bin der letzte, bewußte Vertreter des jus publicum Europaeum, sein letzter Lehrer und Forscher in einem existenziellen Sinne und erfahre sein Ende». Cfr. Carl Schmitt, Ex captivitate salus, traduzione Anima Schmitt de Otero, Editorial Porto, Santiago de Compostela 1960 (1ª ed. tedesca, 1950, trad.it Ex Captivitate Salus, Adelphi, Milano 1993).
3) Carl Schmitt, Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, Duncker & Humblot, Berlino 1923 (trad.it La condizione storico-spirituale dell’odierno parlamentarismo, Giappichelli, Torino 2004).
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