Spirito
Scomunicati da chi?
«Medico, cura te stesso» (Lc 4,23).
1. La Sala Stampa vaticana ha pubblicato, mercoledì 13 maggio 2026, la seguente dichiarazione del Cardinale Fernandez, Prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede:
«Riguardo alla Fraternità Sacerdotale San Pio X, ribadiamo quanto già comunicato. Le ordinazioni episcopali annunciate dalla Fraternità Sacerdotale San Pio X non sono accompagnate dal corrispondente mandato papale. Tale azione costituisce «un atto scismatico» (Giovanni Paolo II, Ecclesia Dei , n. 3) e «l’adesione formale allo scisma costituisce grave offesa a Dio e comporta la scomunica prescritta dal diritto canonico» (ibid., 5c; cfr. Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, Nota esplicativa, 24 agosto 1996)».
«Il Santo Padre continua, nelle sue preghiere, a chiedere allo Spirito Santo di illuminare i dirigenti della Fraternità Sacerdotale San Pio X affinché riconsiderino la gravissima decisione che hanno preso. Dal Vaticano, 13 maggio 2026».
2. Ciò implica quindi questioni di diritto canonico, in particolare per quanto riguarda le pene previste per eventuali reati. Ma questo non è nuovo. La novità che emerge da questa dichiarazione di Roma è che le consacrazioni episcopali previste per il 1° luglio non saranno «accompagnate dal corrispondente mandato papale». Provenendo da un prefetto di un dicastero vaticano, questa affermazione è chiaramente un tentativo di comunicare alla Fraternità che Papa Leone XIV si rifiuterà di autorizzare le consacrazioni.
3. In un certo senso, anche questo non è nuovo, poiché si tratta di una ripetizione di quanto la Fraternità aveva già sperimentato nel 1988. Nell’omelia pronunciata il giorno delle consacrazioni, il 30 giugno, l’arcivescovo Lefebvre aveva già accennato a diversi studi canonici scritti da specialisti del settore, che potevano essere utilizzati per legittimare l’atto di consacrazione episcopale in quella occasione del 30 giugno. Tra questi studi (1), quello del professor Rudolf Kaschewsky (2) fu inizialmente pubblicato nel numero di marzo-aprile 1988 di Una Voce-Korrespondenz.
4. Ciò riguarda nello specifico la questione delle pene previste per un potenziale reato. Il Nuovo Codice di Diritto Canonico del 1983 indica nel canone 1323 le situazioni in cui l’atto commesso non costituisce reato dal punto di vista del diritto canonico. Il canone 4 specifica: «Chiunque, avendo violato una legge o un precetto: […] abbia agito […] per necessità o per evitare un grave danno, non è punibile con alcuna pena, a meno che, tuttavia, l’atto non sia intrinsecamente malvagio o non arrechi danno alle anime».
Il canone 1324 specifica al paragrafo 1 che «se il reato è intrinsecamente malvagio o se reca danno alle anime», colui che viola la legge «non è esente dalla pena, ma la pena prescritta dalla legge o dal precetto deve essere mitigata, oppure deve essere sostituita da una penitenza, se il reato è stato commesso da chi ha agito […] spinto da necessità o per evitare un grave danno». Il paragrafo 3 dello stesso canone specifica inoltre che «nelle circostanze di cui al paragrafo 1, il colpevole non è soggetto a una pena latae sententiae ».
Pertanto, secondo il diritto canonico, chi disobbedisce alla legge non commette un reato punibile, purché vi sia spinto dalla necessità e tale disobbedienza non costituisca un atto intrinsecamente malvagio o pregiudizievole per le anime. Anche se tale equivalenza fosse verificata, l’atto, allora considerato un reato, non potrebbe essere sanzionato da una pena latae sententiae, derivante dal fatto stesso del reato.
5. Il canone 1323, paragrafo 7, specifica inoltre che l’atto commesso non costituirà reato, dal punto di vista del diritto canonico, non solo se effettivamente commesso per necessità (paragrafo 4), ma anche se chi lo ha commesso «credeva che sussistesse una delle circostanze previste al paragrafo 4», ovvero la circostanza della necessità. In altre parole, anche ammettendo che non vi sia una reale necessità a giustificare l’atto, il semplice fatto che l’autore lo abbia commesso spinto da quella che credeva essere una reale necessità è sufficiente a scusarlo dal reato.
Il canone 1324, paragrafo 1, numero 8, stabilisce inoltre che chi, «per un errore di cui è colpevole, ha creduto che si fosse verificata una delle circostanze menzionate nel canone 1323, numero 4», non è esente dalla pena, ma questa deve essere mitigata o sostituita da una penitenza. E quanto affermato nel paragrafo 3 dello stesso canone 1324 si applica anche in questo caso: in tal caso, non si incorre nella pena della latae sententiae.
6. Pertanto, secondo il diritto canonico, chi non rispetta la legge non commette alcun reato punibile purché vi sia spinto da una necessità non solo reale ma anche putativa, ovvero presunta erroneamente a causa di un errore soggettivo, purché tale errore non sia colposo ma accompagnato dalla più completa buona fede. E anche se l’errore fosse colposo, il reato non potrebbe essere sanzionato con una pena latae sententiae , derivante dal fatto stesso del reato.
7. Più fondamentalmente, e come ribadisce costantemente don Davide Pagliarani, seguendo l’arcivescovo Lefebvre, la Fraternità cerca il bene della Chiesa, che è il bene delle anime. Per questo motivo essa disattende questa applicazione del diritto ecclesiastico che la accuserebbe di un crimine e le imporrebbe la relativa pena.
Perché? Semplicemente perché il diritto ecclesiastico non può essere applicato a discapito della salvezza delle anime. Ed è proprio per rispondere al grave e urgente bisogno di salvezza delle anime che la Fraternità sta considerando queste consacrazioni episcopali.
In realtà, non c’è alcuna colpa, nessuno scisma da parte della Fraternità. Ma solo lo stesso zelo che rimane immutato, anche se assume forme paradossali agli occhi del mondo, per la gloria di Dio e la salvezza delle anime.
8. Scomunicati? Ma da chi? Da coloro che ricevono la benedizione di una donna scismatica, l’arcivescovo di Canterbury, Sarah Mullally? Da coloro che autorizzano la benedizione della Fiducia supplicans? E che si inginocchiano davanti a Pachamama? … Nella Chiesa, le punizioni sono medicinali. Ma allora, non dovrebbero forse venire in mente al cattolico di buona volontà le parole di Nostro Signore nel Vangelo: «Medice, cura teipsum» (Lc 4,23) ?
Padre Jean-Michel Gleize
NOTE
1) Furono pubblicati nel giugno del 1989 dalle Editions du Courrier de Rome, in un opuscolo separato intitolato La Tradition excommuniée. Lo studio a cui ci riferiamo qui compare alle pagine 51-57.
2) Rudolf Kaschewsky (1939-2020), dottore in teologia e rinomato sinologo specializzato in buddismo e Cina, è stato docente all’Università di Bonn dal 1974 al 2004. Si interessò agli aspetti canonici della consacrazione episcopale a causa di noti eventi accaduti all’interno della Chiesa in Cina. Vedi il suo articolo: «Zur Frage der Bischofsweihe ohne päpstlichen Auftrag» in China heute. Informazioni sulla religione e sul cristianesimo nel mondo cinese. Jahrgang VIII (1989), n. 5 (45), pp. 124-128.
3) «Medico, cura te stesso».
Articolo previamente apparso su FSSPX.News
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Immagine da FSSPX.News