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Ordine e giurisdizione: inconsistenza dell’accusa di scisma

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La Fraternità si difende da ogni accusa di scisma e ritiene, sulla base della teologia tradizionale e dell’insegnamento costante della Chiesa, che una consacrazione episcopale non autorizzata dalla Santa Sede, quando non sia accompagnata né da un’intenzione scismatica, né dal conferimento della giurisdizione, non costituisca una rottura della comunione ecclesiale.

 

La costituzione Lumen gentium sulla Chiesa enuncia al capitolo III, n° 21, che il potere di giurisdizione è conferito dalla consacrazione episcopale contemporaneamente al potere d’ordine. Il decreto Christus Dominus, sull’ufficio pastorale dei vescovi nella Chiesa, enuncia il medesimo principio nel suo Preambolo al n° 3. Tale affermazione è ripresa dal Codice di Diritto Canonico del 1983, al canone 375 § 2.

 

Ora, nella Chiesa, la ricezione del potere episcopale di giurisdizione dipende per diritto divino dalla volontà del Papa, e lo scisma si definisce precisamente come l’atto di colui che si arroga una giurisdizione in modo autonomo e senza tenere conto della volontà del Papa. È per questo motivo che, secondo tali documenti, una consacrazione episcopale compiuta contro la volontà del Papa sarebbe necessariamente un atto scismatico.

 

Questa argomentazione, che vorrebbe concludere che le future consacrazioni episcopali in seno alla Fraternità sarebbero scismatiche, riposa interamente sul postulato del Concilio Vaticano II, secondo cui la consacrazione episcopale conferirebbe contemporaneamente il potere d’ordine e quello di giurisdizione.

 

Ora, secondo il parere di pastori e teologi la cui autorità era riconosciuta al tempo del Concilio Vaticano II, questo postulato non è tradizionale ed è privo di fondamento solido. Durante il Concilio, il cardinal Browne e Mons. Luigi Carli lo hanno dimostrato nelle loro osservazioni scritte sullo schema della futura costituzione Lumen gentium. Lo stesso fece Mons. Dino Staffa, appoggiandosi ai dati meglio attestati della Tradizione.

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Pio XII ha dichiarato a tre riprese, nella Mystici corporis nel 1943, nella Ad Sinarum gentem nel 1954 e nella Ad apostolorum principis nel 1958, che il potere episcopale ordinario di governo di cui godono i vescovi, e che essi esercitano sotto l’autorità del Sommo Pontefice, è loro comunicato in modo immediato – vale a dire senza l’intermediario della consacrazione episcopale – dallo stesso Sommo Pontefice: «immediate sibi ab eodem Pontifice Summo impertita». Se questo potere è loro conferito in modo immediato dal solo atto della volontà del Papa, non si vede come esso possa derivare dalla consacrazione.

 

Tanto più che la maggior parte dei teologi e dei canonisti nega assolutamente che la consacrazione episcopale conferisca il potere di giurisdizione.

 

Anche la disciplina della Chiesa è in contraddizione con questa tesi. Infatti, se il potere di giurisdizione fosse conferito dalla consacrazione, come potrebbe essere vero che un Sommo Pontefice eletto, che non fosse ancora consacrato vescovo, possiede già per diritto divino la pienezza del potere di giurisdizione, nonché l’infallibilità, a partire dal momento stesso in cui accetta la sua elezione?

 

Secondo la stessa logica, se fosse la consacrazione a conferire la giurisdizione, i vescovi residenziali nominati ma non ancora consacrati, nonostante siano già posti a capo della loro diocesi come veri pastori, non avrebbero alcun potere di giurisdizione né alcun diritto di sedere in concilio, mentre in realtà possiedono formalmente entrambe queste prerogative prima della loro consacrazione episcopale.

 

Quanto ai vescovi titolari, che non godono di alcuna autorità su alcuna diocesi, essi sarebbero stati privati per secoli dell’esercizio di un potere di giurisdizione che, secondo la Lumen gentium, avrebbero ricevuto in virtù della loro consacrazione.

 

Se si obietta che la consacrazione conferisce già un potere di giurisdizione propriamente detto, ma che richiede l’intervento del Papa per poter essere esercitato concretamente, rispondiamo che tale distinzione è fittizia, poiché Pio XII afferma chiaramente che è il potere di giurisdizione nella sua essenza a essere immediatamente comunicato dal Papa, il quale non si limita dunque a realizzare una condizione richiesta per il buon esercizio di tale potere.

 

I vescovi che saranno consacrati il prossimo 1° luglio come ausiliari della Fraternità non si arrogheranno dunque alcuna giurisdizione contro la volontà del Papa, e non saranno affatto scismatici.

 

Articolo previamente apparso su FSSPX.News

 

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Immagine da FSSPX.News

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