Morte cerebrale

Morte cerebrale: donatore o no, decidono loro quando sei morto

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Due recenti fatti di cronaca ci consentono di mettere a fuoco un aspetto della cosiddetta morte cerebrale che rimane quasi sempre sullo sfondo e che, in realtà, precede la stessa questione dei trapianti. E che quindi ci sembra opportuno ribadire.

 

Nel primo caso, un cinquantenne è stato ricoverato in Rianimazione a Pescara dopo essere stato colpito con violenza mentre cercava di difendere il figlio diciottenne durante una lite. Pochi giorni dopo è stato avviato l’iter di accertamento della morte encefalica, culminato nella dichiarazione del decesso, cui ha fatto seguito la cosiddetta donazione degli organi.

 

Nel secondo fatto di cronaca, a Verona, un ragazzo di appena diciotto anni, colpito alla testa con una bottiglia durante una lite, è stato ricoverato in condizioni molto gravi. Anche in questo caso l’ospedale, appena due giorni dopo, ha avviato la procedura per l’accertamento della morte cerebrale. Non si hanno notizie se anche per questo paziente si procederà all’espianto degli organi, ma a questo punto la questione del consenso alla donazione degli organi appare francamente marginale. 

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Già, perché si tratta di due episodi diversi ma accomunati dallo stesso schema operativo: l’aggressione subita, il ricovero in ospedale in stato di incoscienza e in condizioni molto gravi, l’attivazione della medesima procedura alcuni giorni dopo. È proprio questa sequenza di eventi che permette di sgombrare il campo da un equivoco molto diffuso: la questione della morte cerebrale non è innanzitutto legata a quella dei trapianti.

 

Il prelievo degli organi vitali rappresenta certamente una delle sue conseguenze più evidenti e brutali, ma sarebbe un errore pensare che l’accertamento della morte cerebrale venga effettuato soltanto nei confronti di potenziali donatori.

 

La legge italiana stabilisce infatti che «la morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo» e il D.M. 11 aprile 2008 prevede che, quando ricorrono determinate condizioni cliniche, il medico debba darne immediata comunicazione alla Direzione sanitaria affinché venga attivato il procedimento previsto. La volontà relativa alla donazione degli organi appartiene dunque a un piano successivo e distinto.

 

In altre parole, non essere donatori non mette al riparo dall’accertamento della morte cerebrale e i familiari non dispongono di un diritto di veto sulla procedura di accertamento della morte quando ne ricorrano le condizioni previste dalla legge. 

 

La morte cerebrale stabilisce infatti il momento nel quale un essere umano gravemente cerebroleso cessa giuridicamente di essere un paziente. Per il nostro ordinamento, una volta concluso l’accertamento egli è equiparabile a un cadavere; e anche qualora non si proceda all’espianto, non esiste comunque più il presupposto per continuare un trattamento terapeutico finalizzato alla sua sopravvivenza. 

 

Ma quali sono i criteri attraverso i quali si arriva a una conseguenza tanto definitiva?

 

Il punto meriterebbe molta più attenzione di quanta normalmente ne riceva. L’accertamento neurologico, infatti, non consiste semplicemente nell’osservare passivamente un organismo fino alla comparsa degli inequivocabili segni tradizionali della morte. Richiede una serie di verifiche cliniche, tra cui l’assenza di coscienza e dei riflessi del tronco encefalico e la verifica dell’assenza di respirazione spontanea attraverso il cosiddetto test di apnea

 

Proprio il test di apnea costituisce uno degli aspetti che più contrastano con la deontologia medica: per verificare se il paziente sia ancora capace di respirare autonomamente viene consentito che la concentrazione di anidride carbonica nel sangue aumenti fino ai valori stabiliti dal protocollo, mentre il paziente non riceve la normale ventilazione meccanica. La letteratura medica riconosce che durante questa procedura possono verificarsi complicanze quali ipotensione e ipossiemia e prevede criteri per interrompere il test qualora si produca instabilità clinica significativa.

 

La questione assume un significato particolare proprio perché ci troviamo davanti a un individuo del quale si sta cercando di stabilire se sia morto: se la premessa fosse sbagliata, quelle procedure verrebbero effettuate su un paziente vivo e gravemente cerebroleso, precisamente nel momento in cui avrebbe bisogno della massima protezione e della massima cura. 

 

E non esiste neppure, a livello internazionale, un unico protocollo universalmente applicato. Nel corso degli anni numerosi studi hanno documentato differenze tra Paesi e sistemi sanitari riguardo ai prerequisiti, alla durata dell’osservazione, al numero degli esaminatori, all’impiego di test strumentali e alle modalità dell’accertamento. Proprio per ridurre questa variabilità è stato elaborato il World Brain Death Project, che ha proposto raccomandazioni internazionali comuni; il fatto stesso che sia stato necessario tentare un’armonizzazione mostra quanto i criteri abbiano storicamente presentato differenze significative.

 

Eppure, dall’esito di questi accertamenti dipende una conseguenza radicale: da un lato del confine abbiamo un paziente gravissimo da assistere, dall’altro un presunto cadavere.

 

La medicina intensiva permette oggi di sostenere per periodi prolungati organismi gravemente cerebrolesi che necessitano di ventilazione, assistenza continua, personale specializzato e posti di terapia intensiva. Con la dichiarazione di morte cerebrale quel problema scompare alla radice, perché non esiste più, giuridicamente, un paziente da assistere.

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Evidentemente, la normativa non dichiara come proprio scopo quello di liberare posti letto o risparmiare risorse. Ma questo non impedisce di porre una domanda scomoda: quanto è funzionale al sistema sanitario (e al sistema in generale) una definizione della morte che consente di trasformare un paziente gravemente cerebroleso, potenzialmente bisognoso di assistenza per un tempo indefinito, in un soggetto nei confronti del quale non esiste più alcun dovere terapeutico?

 

La questione non è marginale, perché ci riporta alle origini stesse del paradigma. La legge italiana non afferma semplicemente che la cessazione irreversibile delle funzioni encefaliche costituisca un segno dal quale dedurre che l’organismo è morto; stabilisce che la morte si identifica con quella cessazione.

 

È proprio a questo punto che la questione diventa antropologica: medicina e diritto si sono arrogati il potere di stabilire che un essere umano le cui funzioni cerebrali vengono considerate definitivamente compromesse non appartenga più al mondo dei vivi.

 

È questo che rende riduttivo concentrare il dibattito esclusivamente sulla donazione. Anche se domani non venisse più effettuato un solo trapianto di organi vitali, rimarrebbe intatta la domanda fondamentale: quell’essere umano è veramente morto?

 

E la domanda riguarda tutti, donatori e non donatori, perché la morte cerebrale non stabilisce soltanto quando gli organi possono diventare disponibili, ma quando un essere umano gravemente compromesso cessa di essere considerato un paziente al quale prestare cure.

 

Il lettore ci permetterà un’amara riflessione a margine: quando al rinnovo della carta d’identità ci viene chiesto se acconsentiamo alla donazione degli organi, possiamo ancora decidere che cosa verrà fatto del nostro corpo, ma non quando possiamo essere considerati cadaveri. 

 

Quella decisione è già stata presa. E non da noi.

 

Alfredo De Matteo

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