Persecuzioni

L’UE potrebbe ordinare alla Chiesa cattolica la cancellazione dei registri battesimali

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La Corte di giustizia dell’Unione europea sta attualmente esaminando un ricorso presentato dalla Corte d’appello di Bruxelles in merito alla presunta violazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) da parte della Chiesa cattolica, per essersi rifiutata di cancellare i nomi dai registri battesimali su richiesta.

 

In un documento programmatico del 2 settembre, in cui si opponeva alla politica di cancellazione dei registri battesimali, la Commissione delle Conferenze Episcopali dell’Unione Europea ha contestato l’affermazione secondo cui un registro battesimale fungerebbe da «elenco dei membri» della Chiesa cattolica. Un registro, hanno affermato i vescovi, serve invece come «cronologia di eventi storici».

 

«Lo scopo di un registro battesimale non è quello di testimoniare la fede delle singole persone, il fatto che qualcuno sia affiliato alla Chiesa o il suo coinvolgimento nella vita ecclesiale», hanno affermato i vescovi.

 

Piuttosto, tali registri fungono da «strumento probatorio fondamentale» per «numerose questioni relative alla vita interna della Chiesa», tra cui se una persona si è sposata, ha fatto i voti in un istituto religioso o ha ricevuto la cresima.

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Secondo i vescovi, sarebbe «impossibile» verificare i documenti anagrafici se questi venissero rimossi dal registro. Imporre la cancellazione dei battesimi implicherebbe che la Chiesa debba «adattarsi ai sentimenti o alle opinioni»  nel modo in cui considera i registri battesimali. Ciò richiederebbe un cambiamento nella «riflessione teologica», affermano, che è «tutelata dall’autonomia della Chiesa».

 

Le cancellazioni potrebbero inoltre «ingannare» sia i cattolici sia i non credenti, convincendoli che il sacramento del battesimo sia «ripetibile e facoltativo».

 

Secondo il documento, una simile politica «costituirebbe una violazione della sostanza del sacramento e non solo delle modalità con cui viene amministrato o celebrato» e «ostacolerebbe seriamente il corretto funzionamento della Chiesa».

 

La questione è sorta nel 2023 quando un individuo della diocesi di Gand, in Belgio, ha chiesto che tutti i suoi dati venissero completamente rimossi dal registro parrocchiale locale. La diocesi di Gand si è opposta a tale richiesta.

 

La sentenza della Corte europea è attesa entro la fine del 2026 o nel corso del 2027.

 

Tra UE, Corte Europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e  Corte di Giustizia dell’UE (CGUE) non sono mancati negli anni sentenze ed iniziative ai danni del Vaticano, che, ricordiamo, non è Stato membro UE.

 

Un filone rilevante riguarda le esenzioni fiscali concesse alla Chiesa. Nella causa del 22017 Causa C-74/16 (Congregación de Escuelas Pías c. Ayuntamiento de Getafe): la Corte di Giustizia ha stabilito che le esenzioni fiscali di cui gode la Chiesa cattolica in Spagna possono costituire aiuti di Stato vietati se e nella misura in cui siano concesse per attività economiche, mentre restano legittime se legate ad attività non commerciali (educative, sociali, religiose in senso stretto).

 

Similmente è stato trattato per l’Italia anche il caso dell’ICI degli edifizi religiosi: nel 2012 la Commissione Europea aveva giudicato incompatibile con le regole di concorrenza l’esenzione ICI di cui godevano gli enti non commerciali (in gran parte immobili ecclesiastici) tra il 2006 e il 2011, ma aveva rinunciato a ordinarne il recupero per difficoltà tecniche di quantificazione. Nel 2018 la CGUE ha parzialmente annullato quella decisione, e più di recente la Commissione europea ha ordinato all’Italia di recuperare gli aiuti di stato illegali concessi a entità non commerciali sotto forma di esenzione fiscale sulle proprietà immobiliari. Il governo italiano ha però più volte rinviato le scadenze per il recupero effettivo di queste somme.

 

L’Italia è stata condannata per non avere predisposto — prima della legge sulle unioni civili del 2016 — alcun quadro di tutela giuridica per le coppie dello stesso sesso, impedendo così anche il riconoscimento delle unioni contratte all’estero. La Corte ha però sempre chiarito che né l’apertura del matrimonio alle coppie omosessuali né il riconoscimento del matrimonio omosessuale celebrato all’estero costituiscono un obbligo convenzionale: basta una qualche forma di tutela giuridica equivalente (unione civile), non necessariamente il matrimonio.

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Esaminando un caso polacco del 2023, la Corte ha riscontrato una violazione degli obblighi positivi di tutela della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) per l’assenza in Polonia di qualsiasi quadro normativo che fornisca riconoscimento e protezione legale alle unioni tra persone dello stesso sesso. Nello stesso anno, un principio analogo fu applicato alla Russia — il mancato riconoscimento giuridico delle coppie LGBT violerebbe l’art. 8, perché – dice la Corte –  il riconoscimento formale delle unioni omosessuali non comporta alcun rischio per il matrimonio tradizionale, non impedendo alle coppie eterosessuali di sposarsi né di goderne i benefici.

 

Nel 2025 la CGUE ha stabilito che uno Stato membro non può rifiutare di trascrivere un matrimonio omosessuato contratto all’estero tra due cittadini UE, anche se celebrato in un Paese extra-UE. Più precisamente, secondo l’Avvocato generale che ha preceduto la sentenza, ogni Stato membro resta competente a definire le modalità di riconoscimento, e la trascrizione formale non è di per sé richiesta se il matrimonio produce comunque i suoi effetti senza tale formalità — ma in mancanza di alternative (come in Polonia), l’obbligo di trascrizione si impone.

 

La CEDU nel 2014 ha ritenuto che il rifiuto di riconoscere i legami di filiazione formati all’estero (in casi di maternità surrogata) può violare il diritto alla vita privata del minore garantito dall’art. 8. Nel 2023 la CEDU ha stabilito che, mentre rientra nella discrezionalità dello Stato rifiutare di riconoscere il legame tra un minore nato all’estero da maternità surrogata e il genitore d’intenzione (che dovrà ricorrere all’adozione), è invece lesivo dell’integrità e della vita familiare del minore rifiutare di riconoscerlo anche col genitore biologico — nel caso specifico, il rifiuto italiano aveva reso la bambina apolide.

 

Sul fronte italiano ancora più recente (novembre 2024) la CEDU ha dato ragione al governo italiano in una serie di ricorsi di coppie omosessuali (ed eterosessuali) che chiedevano la trascrizione automatica di atti di nascita da maternità surrogata praticata all’estero, ritenendo non discriminatorio il rifiuto poiché applicato allo stesso modo alle coppie etero che ricorrono alla stessa pratica — restando comunque aperta la via dell’adozione del figlio del partner (la cosiddetta stepchild adoption).

 

Un caso notissimo è quello che riguarda il crocifisso nelle scuole italiana che partì quando un cittadina italiana di origine finlandese aveva chiesto la rimozione del crocifisso dalle aule della scuola pubblica frequentata dai suoi due figli, ritenendola incompatibile con l’art. 9 CEDU (libertà di pensiero, coscienza e religione) e con l’art. 2 del Protocollo n. 1 (diritto dei genitori a un’istruzione conforme alle proprie convinzioni religiose e filosofiche).

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Il 3 novembre 2009  la Corte, in Sezione semplice, diede ragione alla donna, giudicando l’esposizione del crocifisso una violazione del diritto dei genitori a educare i figli secondo le proprie convinzioni e del diritto degli alunni alla libertà di religione, e condanna l’Italia a un risarcimento di 5.000 euro. Il governo italiano fece ricorso alla Grande Camera, sostenendo che una decisione che obblighi alla rimozione dei simboli religiosi dalle scuole pubbliche manderebbe un messaggio ideologico radicale.

 

Il 18 marzo 2011 la Grande Camera della corte emanò la sentenza definitiva: con ribaltamento ribaltamento completo, 15 voti contro 2, la Corte assolveva l’Italia, escludendo la violazione dell’art. 2 del Protocollo n. 1. Il passaggio chiave della motivazione: pur essendo il crocifisso prima di tutto un simbolo religioso, non risultano elementi che provino un’effettiva influenza della sua esposizione sugli alunni.

 

La Corte qualificava la presenza del crocifisso come una «situazione essenzialmente passiva», diversa per natura da un insegnamento attivo o dalla partecipazione a pratiche religiose, e quindi non idonea a incidere direttamente sulla formazione degli studenti. Essa riconobbe quindi agli Stati un ampio margine di discrezionalità (margine di apprezzamento) su questioni che intrecciano tradizione, cultura e identità nazionale.

 

La sentenza 2011 resta l’ultima parola della CEDU sul tema: non risultano pronunce successive della Grande Camera che l’abbiano superata.

 

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