Gender
Le origini della legge sul femminicidio
La scorsa settimana il Consiglio dei Ministri della Repubblica italiana lo schema di disegno di legge intitolato «Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime». La proposta viene dal ministero della Giustizia, dal ministero dell’Interno, dal ministero per la Famiglia Natalità e Pari Opportunità e dal ministero per le Riforme istituzionali e Semplificazione normativa.
Il provvedimento stabilisce l’inserimento nel sistema legale italiano del reato di femminicidio, definendolo come il crimine compiuto da chi causa la morte di una donna per ragioni legate a discriminazione, odio di genere o per impedirle di esercitare i propri diritti e di manifestare la propria personalità.
In pratica, una legge che calpesta la Costituzione, il diritto, la legge naturale, entrerà in vigore nel nostro Paese. Una vera e propria legge gender lanciata in Italia dal governo della destra.
Tuttavia, la storia del reato di «femminicidio» (una parola artificiale, un neologismo orwelliano inaudito fino a pochi anni fa) è risalente. Il femminicidio era entrato nelle leggi italiane con la legge 119 del 15 ottobre 2013, «recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge».
Uno spaccato delle origini di questo «vero e proprio monstrum logico prima ancora che giuridico» lo dà Elisabetta Frezza nel suo libro Malascuola, insuperato compendio analitico della follia genderista e del suo impatto nelle scuole italiane.
«Come si è detto, la legge 119 è stata adottata in esecuzione della Convenzione di Istanbul del 2011 del Consiglio di Europa “sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”» scrive l’autrice.
Frezza considera l’aberrazione giuridica del concetto di punizione, che ora viene concepito a seconda di chi vittima e chi carnefice.
«Sotto il profilo penalistico, la legge in oggetto riformula i titoli di reato in ragione della qualità del soggetto leso (le femmine) laddove, per loro natura, le norme penali incriminatrici tutelano il bene giuridico oggettivamente inteso, cioè indipendentemente dalla identità del soggetto passivo (salvo casi particolari giustificati da ragioni altrettanto peculiari): la fattispecie dell’omicidio, ad esempio, punisce “chiunque cagiona la morte di un uomo”, dove ovviamente “uomo” sta per essere umano senz’altra distinzione».
Si tratta di un’enorme differenza rispetto al diritto così come lo conosciamo, dove, per dirla con la frase talvolta stampate enorme nelle aule di giustizia, «la legge è uguale per tutti».
«L’insensatezza delle nuove fattispecie incriminatrici emerge peraltro da una obiezione elementare: se uno massacra un suo simile per una qualsiasi ragione, gli dà fuoco, gli spara, lo scioglie nell’acido, il suo crimine è forse diverso o meno grave perché la vittima non è una femmina?» chiede la giurista. «E ancora: se vale la premessa di politica criminale sulla necessità di prevenire i crimini commessi ai danni delle donne attraverso una repressione più severa, perché allora non inventare uno specifico titolo di reato per ogni altra categoria “a rischio”, come ad esempio i gioiellieri, i benzinai, i tassisti?»
Pensandoci, quest’ultima non è una provocazione: vi sono «minoranze a rischio» ovunque, con casi di cronaca continui, dove poi a magari a finire in galera è il gioielliere, il tassista, il benzinaio…
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«Per quale motivo un numero indefinito di altri soggetti non avrebbe titolo per reclamare a sua volta una tutela penale ad hoc, rafforzata?» chiede ancora Frezza, rispondendo che «è chiaro che una simile pretesa, ove accolta, si risolverebbe in una evidente quanto pericolosa torsione dei principi fondamentali del sistema penale, costantemente ribaditi dalle scienze giuridiche, secondo cui va punito il fatto lesivo del bene giuridico protetto, a prescindere dalla identità e dalle caratteristiche del soggetto leso».
«Ciò precisato circa l’intrinseca assurdità dell’invenzione criminologica che va sotto il nome di femminicidio, va da sè che resta incontestabile quanto tragicamente evidente la recrudescenza dei fenomeni di violenza cieca e ferina nella società dell’oggi».
Il reato di femminicidio, dunque, cura – come tanta medicina moderna – solo un sintomo, invece che la causa del male
Al di fuori dei discorsi di chi ripete «a orecchio i luoghi comuni del pensiero unico precotto, forse vale la pena di domandarsi se questa emergenza non sia piuttosto il frutto perverso di una serie di degenerazioni, che va dalla diffusione incontrastata della pornografia, alla voragine culturale che favorisce la sovrapposizione tra virtuale e reale, alla idolatria degli istinti e correlativo abbattimento dei freni inibitori, alla esaltazione della fluidità sessuale professata in nome dell’autodeterminazione, alla metaforica uccisione del padre e di ogni legittima autorità, all’eclissi della donna nella sua immagine di moglie e di madre capace di evocare la protezione e il rispetto del maschio in virtù della sua stessa femminilità. Cioè, di tutto quanto confluisce in quel sistema distorto che si vuole pervicacemente alimentare in via mediatica ed educativa».
«È evidente che si tratta di un paradossale circuito vizioso» scrive la scrittrice. «Se si riduce tutto all’orizzonte del piacere fine a se stesso, della libertà senza limiti nei comportamenti interpersonali, disconoscendo ogni ordine naturale, l’esito non può non essere altro che quello che abbiamo oggi sotto i nostri occhi. Estirpata dalle menti la legge morale che distingue l’uomo dalla bestia, egli tornerà a manifestare aspetti autenticamente bestiali. Come di fatto sta avvenendo con frequenza sempre più drammatica».
Le cause dell’abbrutimento generale sono anche di natura filosofica e perfino scolastica, perché «se l’uomo va considerato uno scimmione evoluto come vuole il dogma evoluzionista inculcato ai bambini a partire dalle prime classi delle elementari, ovvero è un animale al pari degli altri, allora bisogna anche prendere atto che nel regno animale vige la legge della giungla, per cui il più forte ha la meglio sul più debole».
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È il trionfo dello Stato moderno nella sua cifra anti-naturale. «È bene tenere presente che una legge dello Stato non può cambiare la realtà delle cose: il maschio è costituzionalmente diverso dalla femmina ed è, di norma, strutturalmente più forte. Si tratta di quel famoso principio di realtà da cui è bene non discostarsi perché esso vale e si impone anche se vengono adottati provvedimenti sempre più severi per cercare di forzarlo».
È lo Stato che con le sue leggi va contro la natura, cioè contro la verità.
«La verità è un’altra, ed è antitetica ai mantra montati ad arte dalla propaganda di regime. La verità è che il sottrarre a forza la donna alla sua vocazione naturale, per farne da un lato la scimmiottatura del maschio e dall’altro una sorta di animale in cattività appartenente ad una specie protetta, come ogni operazione contro natura finisce per creare una serie incontrollata di squilibri oggettivi e una mortificazione di quella tanto sbandierata dignità in nome della quale si pretenderebbe di agire.
«E la natura violata, come sempre, alla fine presenta il suo conto…»
Un amaro avvertimento che le persone di potere dovrebbero tenere sempre a mente. Ma non potranno mai farlo del tutto, se continueranno ad essere guidati dalla Cultura della Morte.
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