Spirito
La Fraternità San Pietro contro le Consacrazioni
Solitamente silenziosa sulle questioni dottrinali che attualmente dividono la Chiesa, la Fraternità San Pietro ha appena pubblicato sul suo canale YouTube Claves, a meno di due settimane dalle consacrazioni, una conferenza di don Hilaire Vernier, tenuta più di due mesi fa, l’8 aprile a Parigi, in cui mette in discussione la legittimità delle future consacrazioni della FSSPX.
Un’opinione teologica elevata al rango di certezza
Lo stesso relatore osserva di presentare il frutto del proprio studio teologico su una questione che il Magistero non ha mai risolto in modo definitivo. La Fraternità San Pietro si prende dunque la briga di intervenire in un dibattito irrisolto, dove sistematicamente omette di criticare le opinioni direttamente contrarie alla fede che attualmente affliggono la Chiesa.
Don Vernier non nega la crisi della Chiesa, ammettendone l’esistenza e la gravità; ma non la definisce né la sviluppa mai veramente. Rimane un’astrazione, che il sacerdote riconosce rapidamente prima di escluderla abilmente dal dibattito sollevando la questione dell’atto intrinsecamente malvagio: se è intrinsecamente malvagio consacrare senza mandato, allora nemmeno la crisi può giustificare un simile atto. Il fine non giustifica i mezzi.
L’intera sfida diventa quindi dimostrare questo male intrinseco.
Non ci soffermeremo su un argomento ormai noto: che il vescovo è, «per natura», ordinato alla struttura gerarchica della Chiesa proprio in virtù del suo potere di impartire le ordinazioni. Pertanto, il conferimento degli ordini sacri implicherebbe il potere giurisdizionale sia in capo a chi consacra sia a chi li riceve. La nomina di un vescovo da consacrare sarebbe quindi riservata al Papa, unica fonte di ogni potere giurisdizionale per diritto divino.
La distinzione operata dalla Fraternità Sacerdotale San Pio X, che afferma di celebrare una consacrazione senza giurisdizione per non usurpare una prerogativa papale, risulterebbe quindi inefficace.
Questo argomento, tuttavia, è già stato confutato più volte: don Gleize, sulle pagine del Courrier de Rome, ha dimostrato quanto questa tesi sia contraria sia a Pio XII (1) sia all’opinione comune dei teologi preconciliari, quasi mai citata da don Vernier – o citata in modo errato e secondo un’interpretazione che presuppone già la tesi da dimostrare.
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Una teologia scollegata dai fatti
Ma al di là di queste questioni, lo svolgimento stesso del ragionamento pone un ulteriore problema. Anziché liquidare una questione di fatto – la crisi – invocando la questione di un atto intrinsecamente cattivo, sarebbe stato necessario, al contrario, integrare fatti concreti nel ragionamento teologico, poiché anche la teologia si fonda sui fatti della sua storia. Se i teologi del IV secolo si fossero basati sull’indefettibilità della Chiesa per concludere che non sarebbe mai potuta esistere un’eresia diffusa tra tutti i vescovi del mondo cattolico, la crisi ariana avrebbe dimostrato il contrario.
Analogamente, se alcuni avessero affermato a priori che tutta la cristianità non si sarebbe mai trovata in una situazione in cui non sapesse chi fosse il vero papa – e certamente non sarebbero mancati loro gli argomenti a sostegno di questa tesi – si sarebbero comunque trovati piuttosto perplessi di fronte al Grande Scisma d’Occidente, che presentò loro un fatto direttamente contrario alle loro speculazioni. Non disse forse mons. Lefebvre, contrariamente a ogni ragionamento astratto e a priori: «siamo obbligati di constatare»?
In una questione controversa, già fortemente sostenuta dalla Fraternità Sacerdotale San Pio X, la crisi nella Chiesa doveva essere considerata un fattore significativo. Infatti, Dio non poteva permettere una simile prova senza anche provvedere a mezzi concreti per affrontarla. Altrimenti, ragionando come don Vernier, si dovrebbe concludere che Dio avrebbe permesso una crisi nella Chiesa che mina gravemente la fede dei fedeli, rendendo al contempo impossibile qualsiasi azione volta a salvare quegli stessi fedeli.
Una tale posizione porta quindi, in pratica, ad accettare l’abbandono dei fedeli di Quimper, ora privati di un vero catechismo e dei sacramenti, come ha fatto la Fraternità Sacerdotale San Pietro. Questa posizione appare, in realtà, come una giustificazione teologica dell’atteggiamento del mercenario che abbandona le pecore quando vede avvicinarsi il lupo.
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La storia della Chiesa conferma la distinzione tra ordine e giurisdizione
Il ragionamento di chi parla opera sempre a priori, distaccato dai fatti. Eppure, i fatti lo smentiscono su un punto in cui la storia della Chiesa è perfettamente chiara.
In effetti, nessuno può ignorare il modo in cui la Chiesa ha giudicato le consacrazioni compiute dagli scismatici nel corso della sua storia. Tali consacrazioni, compiute contro la volontà del Papa, sono sempre state considerate illecite ma nondimeno valide. Solo la giurisdizione è ritenuta da Roma invalida per gli scismatici, poiché deriva per sua stessa natura dal potere papale. Per questo motivo Roma nomina vescovi anche laddove esistano già vescovi scismatici, vescovi privi di giurisdizione effettiva. Ma il potere dell’Ordine sacro conferito da queste consacrazioni è sempre stato considerato valido, tanto che i vescovi scismatici che si convertono non vengono riordinati.
Questa differenza – che la consacrazione sia giudicata valida ma la giurisdizione invalida – illustra la distinzione fondamentale che esiste tra l’Ordine sacro e la giurisdizione, nel rapporto che rende la concessione dell’Ordine sacro agli scismatici dipendente da questi ultimi. Infatti, se tali consacrazioni episcopali sono considerate valide, ciò dimostra che non sono viziate nella loro stessa natura per il fatto di essere conferite contro la volontà del papa, a prescindere dalla gravità di tale fatto. Ciò significa che la designazione del candidato all’episcopato da parte del Papa costituisce un elemento estrinseco alla consacrazione, stabilito dal diritto umano positivo.
Si tratta quindi di una decisione giuridica aggiunta all’ordine naturale delle cose: in altre parole, un diritto puramente ecclesiastico, che ammette possibili eccezioni, e che pertanto non è intrinsecamente errato contestare in circostanze gravi e proporzionate.
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Quando il diritto ecclesiastico viene confuso con il diritto divino
Il conferenziere cita l’enciclica Ad apostolorum principis, in cui Pio XII ribadisce che sia la nomina dei vescovi sia il diritto di giudicarne l’idoneità appartengono alla Santa Sede. Don Vernier sottolinea questa distinzione. Ma si rende conto che ciò non supporta in alcun modo la sua tesi? Infatti, queste due prerogative sono riservate alla Santa Sede, ma secondo due formalità diverse: una in virtù del diritto divino, l’altra in virtù del diritto umano.
In effetti, nello stesso paragrafo, Pio XII nega ai vescovi consacrati contro la volontà della Santa Sede qualsiasi potere di magistero e giurisdizione, ma evita accuratamente di negare loro il potere dell’Ordine sacro (2), che hanno validamente ricevuto. L’argomentazione di don Vernier, che cerca di incorporare la giurisdizione nell’ordinazione episcopale in quanto tale, non permette più di spiegare questa distinzione.
Certamente, il papa, in virtù del suo primato di giurisdizione, possiede per diritto divino il potere legislativo su tutte le questioni riguardanti la Chiesa, compresa la conferimento dell’Ordine sacro. Ma ciò significa solo che possiede per diritto divino la facoltà di emanare leggi ecclesiastiche di diritto umano. Il possesso del potere legislativo deriva da diritto divino; le leggi promulgate in virtù di tale autorità non lo sono. Pertanto, il potere del papa di legiferare sul digiuno dei fedeli è di diritto divino, mentre il digiuno del Mercoledì delle Ceneri è istituito dal diritto umano ecclesiastico. Altrimenti, si dovrebbe considerare ogni legge papale come legge divina, il che è manifestamente assurdo.
La differenza tra il ragionamento del conferenziere e quello della Fraternità Sacerdotale San Pio X risiede non solo nelle conclusioni a cui giungono, ma, in modo più fondamentale, nella loro stessa concezione teologica. Da un lato, un approccio astratto, quasi geometrico, matematico, distaccato dalla realtà concreta dei cattolici; dall’altro, una teologia che unisce la forza dei principi universali all’attenzione per gli eventi provvidenziali e alle necessità concrete della salvezza delle anime.
Don Frédéric Weil
NOTE
1) In particolare, l’enciclica Ad sinarum gentem del 7 ottobre 1954, in cui Pio XII distingue chiaramente due modalità di ricezione dei due poteri dell’Ordine sacro e della giurisdizione: il primo conferito tramite sacramento, il secondo conferito direttamente dal Papa.
2) «I vescovi che non sono stati nominati o confermati dalla Santa Sede, che sono stati anche scelti e consacrati contro le sue esplicite disposizioni, non possono godere di alcun potere di magistero o di giurisdizione; poiché la giurisdizione spetta ai vescovi solo tramite il Romano Pontefice». Lettera Enciclica Ad Apostolorum Principis, 29 giugno 1958.
Articolo previamente apparso su FSSPX.News
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Immagine da FSSPX.News