Spirito
La costituzione della Chiesa viene da Cristo, non da un’opinione
Pubblicata il 24 giugno 2026, la Professione di Fede Cattolica della Fraternità Sacerdotale San Pio X viene qui presentata in più parti. Questa decima parte ricorda che la struttura gerarchica della Chiesa è stata istituita da Gesù Cristo stesso: il Papa ne è il Pastore supremo e i vescovi esercitano il loro potere di governo sotto la sua autorità. La Chiesa non può, pertanto, essere trasformata in una struttura parlamentare o democratica soggetta alle opinioni del momento o alle aspettative del mondo.
IX. Il Romano Pontefice, l’episcopato e la costituzione gerarchica della Chiesa
73. Riconosco nel Romano Pontefice il successore di San Pietro, Vicario di Gesù Cristo, Pastore supremo e universale, capo visibile di tutta la Chiesa, che possiede, per divina istituzione, una vera e propria suprema, plenaria, immediata e universale giurisdizione su tutti i pastori e su tutti i fedeli battezzati nella Chiesa.
74. Credo che tale autorità non gli venga conferita da una delega della comunità, ma direttamente da Cristo stesso, che ha istituito questo ufficio per la salvaguardia della dottrina della fede, la santificazione delle anime e il governo della Chiesa.
75. Riconosco che, in virtù di questo potere intrinseco e autentico, pastori e fedeli gli devono rispetto e obbedienza filiale in tutte le questioni inerenti al legittimo esercizio del suo ufficio. Così, salvaguardata l’unità di comunione con il Romano Pontefice e l’unità di professione della stessa fede, la Chiesa di Cristo costituisce un solo gregge sotto un solo pastore supremo.
76. Riconosco inoltre che i vescovi sono i successori degli Apostoli, il che li rende veri pastori per diritto divino, possedendo nella Chiesa, per volontà di Cristo, una giurisdizione particolare e subordinata, che ricevono direttamente dal Romano Pontefice. Uniti a quest’ultimo nella sottomissione alla sua suprema autorità, esercitano legittimamente la propria autorità nelle rispettive diocesi, come stabilito dallo Spirito Santo nell’ordine gerarchico voluto da Cristo.
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77. Riconosco inoltre che il corpo dei vescovi, unito al suo capo il Romano Pontefice e mai senza questo capo, può essere soggetto straordinario e non permanente di un potere plenario e supremo sulla Chiesa universale, ma che ciò avviene solo per atto di un concilio ecumenico, su iniziativa e ordine dell’unico Sommo Pontefice, e nei limiti della sua esclusiva volontà.
78. Respinggo pertanto le concezioni collegiali che vorrebbero rendere il collegio episcopale un’entità giuridica permanente all’interno della Chiesa, o un secondo soggetto del potere supremo, distinto dal successore di Pietro. La costituzione monarchica della Chiesa è divinamente voluta e immutabile, e tale rimarrà fino alla fine dei tempi, poiché nessuno può ridefinire la funzione che Cristo stesso ha conferito a Pietro nella sua Chiesa.
79. Allo stesso modo, respingo gli approcci sinodali che tendono a trasformare la Chiesa gerarchica in una struttura consultiva, parlamentare o democratica, soggetta alle mutevoli opinioni del popolo cristiano o alle pressioni del mondo. La coscienza collettiva dei fedeli, le indagini pastorali, le sensibilità culturali e le aspettative del mondo non sono fonti di Rivelazione. Il legittimo ascolto delle anime non può mai trasformarsi in un continuo adattamento della vita della Chiesa, della sua dottrina e della sua costituzione divina allo spirito del mondo, con il pretesto di interpretare il «sensus fidei» del popolo di Dio.
Articolo previamente apparso su FSSPX.News
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Immagine: Cristo Pantocratore, duomo centrale, monastero di Gracanica.
Immagine di BLAGO Fund, Inc. via Wikimedia pubblicata su licenza Creative Commons Attribution 4.0 International