Spirito
I tribunali possono obbligare una suora ad essere reintegrata?
La Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) è stata investita di un caso insolito, gestito in modo particolarmente singolare. Suor Elisabetta ha fatto parte di una comunità religiosa della Chiesa greco-cattolica ucraina tra il 2011 e il maggio 2017. In quel periodo, ha lasciato il monastero di sua spontanea volontà. Agli occhi del diritto canonico, non è più una suora ed è tornata al suo nome civile, Zhanna K.
Una corte d’appello ucraina ha stabilito che l’ex suora risiede ancora nella sua ex cella monastica
Dal febbraio 2018, Zhanna K. desidera tornare al monastero e vivere nella sua ex cella. Ha tentato di entrare diverse volte, ma le serrature sono state cambiate. A quanto pare, non ha altro alloggio. Zhanna K. ha invocato, davanti ai tribunali ucraini, il suo diritto a tornare nella cella monastica che ha occupato per otto anni come Suor Elisabetta.
Ha vinto la causa davanti a una corte d’appello ucraina il 18 dicembre 2023. La corte ha stabilito che la sua cella costituiva una casa ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e che il monastero doveva consentirle il ritorno. La corte ha ordinato al monastero di fornire a Zhanna K. le chiavi del cancello del monastero e della porta d’ingresso che conduce alle celle.
Di fronte a questa decisione, il monastero ha presentato ricorso alla Corte Suprema ucraina. Il monastero sostiene che la controversia rientra nel diritto canonico, non nel diritto civile. Si basa in particolare sul principio di autonomia delle organizzazioni religiose, tutelato dalla libertà di religione ai sensi dell’articolo 9 della Convenzione europea.
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La Grande Camera della CEDU emetterà un parere consultivo.
Prima di pronunciarsi sulla controversia, la Corte Suprema ucraina ha sottoposto il caso alla CEDU, richiedendo un parere consultivo. La Corte Suprema ucraina chiede alla CEDU se la cella monastica di un’ex suora sia protetta in quanto residenza privata e se i tribunali civili avessero giurisdizione per pronunciarsi su una simile controversia religiosa.
Il parere consultivo richiesto sarà emesso dalla Grande Camera, la corte suprema della CEDU. Avrà quindi un impatto sul riconoscimento dei diritti delle comunità religiose in tutta Europa. Il Centro Europeo per il Diritto e la Giustizia (ECLJ) ha ottenuto l’autorizzazione a intervenire come terza parte nel procedimento e ha presentato le sue osservazioni scritte il 31 ottobre 2025.
Queste osservazioni dimostrano che una cella monastica non è la dimora di una suora, tanto meno dopo che questa ha lasciato la comunità, e che tale questione rientra nell’organizzazione interna della comunità.
La Corte d’Appello ucraina si sbaglia sulla natura di una cella monastica.
Il diritto al rispetto della propria casa, tutelato dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, è applicabile a un monastero? In tal caso, tale diritto deve essere riconosciuto al monastero stesso e non a ogni singola suora. In effetti, la CEDU ha già riconosciuto che le persone giuridiche possono avere diritto al rispetto del proprio domicilio.
Inoltre, una cella monastica non può essere separata dal monastero nel suo complesso. Infatti, la sua organizzazione è comunitaria e le monache pronunciano voti che mettono in comune tutti i loro beni e rinunciano alla propria casa (voto di povertà), si impegnano a non costituire una famiglia (voto di castità) e promettono di obbedire al superiore della congregazione (voto di obbedienza).
Le celle monastiche sono considerate spazi di riposo e preghiera, non case. Sono identiche. Una monaca non può modificare la decorazione o l’arredamento della sua cella. Non può invitare persone esterne alla comunità. Generalmente consuma i pasti in comune con le altre monache, non nella sua cella.
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Il principio europeo di «autonomia delle organizzazioni religiose» applicato al monastero
Questa realtà monastica non ha equivalenti secolari. Per questo motivo, deve essere regolata da un regime specifico: quello della libertà di religione, riconosciuto dall’articolo 9 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che garantisce alle organizzazioni religiose il diritto al rispetto della propria autonomia. L’autonomia mira a garantire che le organizzazioni religiose «possano funzionare pacificamente, senza interferenze arbitrarie da parte dello Stato».
Pertanto, le comunità religiose sono libere di operare come ritengono opportuno e di definire «le condizioni di adesione» e quindi di «escludere i membri esistenti». Lo Stato deve accettare «il diritto di queste comunità di rispondere, secondo le proprie regole e i propri interessi, a qualsiasi movimento di dissenso che possa sorgere al loro interno».
La CEDU ritiene inoltre che «in caso di disaccordo dottrinale o organizzativo tra una comunità religiosa e uno dei suoi membri, la libertà religiosa dell’individuo, si esercita attraverso il suo diritto di lasciare liberamente la comunità».
Pertanto, se la cella monastica occupata da Zhanna K. non è mai stata la sua casa, questa cella non può, a maggior ragione, essere considerata la sua casa dopo che ha lasciato il monastero e non è più una monaca.
Costringere il monastero a ospitare Zhanna K. implicherebbe o la sua reintegrazione nella vita monastica come Suor Elisabetta o la revisione dell’intero funzionamento della comunità per garantirle un posto speciale come laica. Tale obbligo violerebbe il diritto del monastero al rispetto della propria autonomia.
La Corte d’Appello ucraina ha oltrepassato i limiti della sua giurisdizione
Il principio dell’autonomia delle organizzazioni religiose ha conseguenze sulla giurisdizione dei tribunali civili in un caso del genere. Questi tribunali possono applicare le decisioni delle organizzazioni religiose, ma non possono giudicarne il merito.
In sostanza, il controllo da parte dei tribunali civili deve limitarsi a verificare l’assenza di abusi da parte delle autorità religiose. Concedendo a un’ex suora il diritto di tornare nella sua cella, nonostante la decisione del monastero, la Corte d’Appello ucraina ha ecceduto la propria giurisdizione.
Questa sentenza della Corte d’Appello è stata ancora più inaspettata se si considera che la legge ucraina offre ai monasteri garanzie in merito alla loro libertà di organizzare e utilizzare i propri edifici. Inoltre, anche adottando un’interpretazione estensiva del diritto all’alloggio, fornire una cella a una suora non crea alcun diritto civile ai sensi della legge ucraina.
Articolo previamente apparso su FSSPX.News
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Immagine di Jeanette via Flickr pubblicata su licenza CC BY-NC-SA 2.0