Epidemie

Siri in Senato: obbligo vaccinale, è diritto costituzionale non subirlo

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Renovatio 21 pubblica il discorso dell’onorevole Armando Siri in Senato lo scorso 21 aprile 2021 (seduta n. 318),

 

 

 

Al Ministro della salute.

 

Premesso che:

 

Si tratta di una disposizione che porta all’instaurazione di un percorso, all’esito del quale, in caso di mancata accettazione della somministrazione del vaccino, si giunge a conseguenze molto drastiche: il demansionamento , ma anche la sospensione del rapporto di lavoro per i dipendenti e la sospensione dalla possibilità di esercitare la professione per i liberi professionisti

l’entrata in vigore del decreto-legge n. 44 del 2021 suscita, indubbiamente, l’attenzione sul tema dell’obbligo vaccinale, in particolare, in relazione ai contenuti dell’art. 4, dove si prevede una vaccinazione obbligatoria per il personale sanitario;

 

si tratta di una disposizione che porta all’instaurazione di un percorso, all’esito del quale, in caso di mancata accettazione della somministrazione del vaccino, si giunge a conseguenze molto drastiche: il demansionamento (con possibile riduzione del compenso), ma anche la sospensione del rapporto di lavoro per i dipendenti (con sospensione di ogni forma di reddito) e la sospensione dalla possibilità di esercitare la professione per i liberi professionisti; il personale sanitario deve essere vaccinato per evitare che, nelle proprie attività di contatto con i pazienti, rischi di essere veicolo di contagio del virus.

 

A fronte di ciò, ci si aspetterebbe, quindi, una chiara evidenza scientifica della circostanza che i soggetti vaccinati non siano capaci di trasmettere la malattia (almeno per un certo lasso di tempo). Eppure, nessuna evidenza sembra confermare tale assunto.

 

Al contrario, medici e specialisti e studi scientifici affermano che il vaccino non abbia effetto «sterilizzante», ovvero che sia in grado di impedire lo sviluppo dei sintomi della malattia nel soggetto ma non la trasmissione del virus a terzi;

 

Ci si aspetterebbe, quindi, una chiara evidenza scientifica della circostanza che i soggetti vaccinati non siano capaci di trasmettere la malattia (almeno per un certo lasso di tempo). Eppure, nessuna evidenza sembra confermare tale assunto

su questa base scientifica non consolidata viene, quindi, imposta la somministrazione di un farmaco dichiaratamente ancora in fase di studi e, dunque, privo di autorizzazione dell’ente regolatorio, che può essere data solo a conclusione di tutte le fasi previste dalla normativa; molti punti della citata disposizione normativa appaiono poi in contrasto con la ratio iuris a supporto dell’obbligo di vaccinazione.

 

Se da una parte, infatti, si impone un obbligo per quello che a tutti gli effetti è un trattamento sanitario obbligatorio, dall’altra si richiede contemporaneamente la sottoscrizione del «consenso informato» proprio da parte di quei soggetti obbligati.

 

L’atto del consenso, quale consapevole adesione al trattamento proposto dal sanitario, è considerato espressione dei diritti inviolabili della persona alla salute e ad autodeterminarsi (art. 32 e art. 2 della Costituzione), diritti che trovano un punto di convergenza nel più ampio e fondamentale diritto alla libertà personale (art. 13 della Costituzione);

Se da una parte si impone un obbligo per quello che a tutti gli effetti è un trattamento sanitario obbligatorio, dall’altra si richiede contemporaneamente la sottoscrizione del «consenso informato» proprio da parte di quei soggetti obbligati

 

da tale contesto normativo emerge, dunque, l’esistenza di un diritto costituzionalmente garantito dell’individuo a non subire trattamenti sanitari ai quali non abbia preventivamente e consapevolmente acconsentito; in verità, si fa fatica ad immaginare una categoria più attrezzata dei medici a valutare se il trattamento sanitario che viene proposto sia adeguato.

 

Invece, esso viene «estorto» proprio a coloro che dovrebbero avere le competenze per farsi un’idea tecnicamente e scientificamente corretta della questione non si comprende, dunque, quale sia la base giuridica (e prima ancora logica) che possa giustificare contemporaneamente l’imposizione di un vero e proprio trattamento sanitario obbligatorio e la sottoscrizione di un consenso informato.

Da tale contesto normativo emerge, dunque, l’esistenza di un diritto costituzionalmente garantito dell’individuo a non subire trattamenti sanitari ai quali non abbia preventivamente e consapevolmente acconsentito

 

I destinatari della norma potrebbero, infatti, decidere di non sottoscrivere alcun consenso informato dovendo sottostare ad un obbligo che non può manlevare da responsabilità oggettiva e sostanziale in alcun modo chi lo impone,

 

si chiede di sapere:

 

quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di fare chiarezza sul punto ed assicurare la veridicità e la certezza delle informazioni contenute nelle evidenze scientifiche, ovvero se possa confermare o meno che tutti i vaccini in utilizzo per la somministrazione in particolare al personale sanitario abbiano o meno capacità sterilizzante tale da assicurare che nessun contagio possa verificarsi tra i soggetti vaccinati e i pazienti;

Si chiede di sapere (…) come intenda risolvere l’evidente contraddizione tra obbligo vaccinale e richiesta di sottoscrizione del consenso informato, al fine ultimo di garantire il rispetto di quei diritti e di quelle libertà costituzionalmente tutelate

 

come intenda risolvere l’evidente contraddizione tra obbligo vaccinale e richiesta di sottoscrizione del consenso informato, al fine ultimo di garantire il rispetto di quei diritti e di quelle libertà costituzionalmente tutelate.

 

 

 

 

 

Immagine di Fratello Gracco via Wikimedia pubblicata su licenza Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

 

 

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