Famiglia

Le basi costituzionali dell’Homeschooling

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Anche chi prima mai aveva pensato alla possibilità dell’homeschooling – o come dice qualcuno, «Istruzione domestica» ora lo sta facendo.

 

La prima remora che negli ha trattenuto i genitori dal prendere in considerazione l’ipotesi homeschooling è certamente quello della legalità: «ma è legale? Non è che ci arrestano?».

 

Da Paesi limitrofi come la Germania negli anni sono arrivati racconti inquietanti dello Stato che porta via i figli ai genitori che hanno scelto l’istruzione domestica.

 

L’homeschooling in Italia gode di copertura costituzionale. Ciò significa che è la Costituzione stessa a poter garantire l’esistenza di un’educazione famigliare alternativa a quella offerta dallo Stato

L’Italia gode invece di grande libertà riguardo l’istruzione dei figli. Di più, l’homeschooling in Italia gode di copertura costituzionale. Ciò significa che è la Costituzione stessa a poter garantire l’esistenza di un’educazione famigliare alternativa a quella offerta dallo Stato.

 

L’articolo 30 della Costituzione recita: «È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli (…) Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti». Riguardo all’educazione, quindi, i genitori vengono prima dello Stato, che anzi si può porre come alternativa di riserva.

 

«È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli», Art. 30

L’articolo 33 della Carta dice che «L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi». Ne consegue che ogni famiglia è libera di insegnare ai propri figli.

 

«L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento», Art.33

Continuando l’articolo 33, è possibile leggere che «Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato».

 

L’articolo 34 scrive che «L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita». Combinato con l’articolo 33, che distingue, fra «scuola» e «istruzione», è interpretabile genericamente come l’obbligatorietà dell’istruzione senza che vi sia specificato la natura della scuola. Di qui la legittimità delle scuole parentali. Più che di «scuola dell’obbligo», si dovrebbe parlare quindi di «istruzione dell’obbligo» – istruzione che, dice la Costituzione, deve avere durata minima otto anni, che corrispondono alla somma delle elementari e le medie.

«L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita», Art. 34. Più che di «scuola dell’obbligo», si dovrebbe parlare quindi di «istruzione dell’obbligo»

 

Un altro articolo richiamato per garantire la legittimità delle scuole parentali è l’articolo 118: «Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà». Chi vuole, da singolo a come associazione, svolgere un’attività di educazione –«attività di interesse generale» per eccellenza – deve essere non solo non ostacolato, ma perfino favorito da ogni livello delle istituzioni.

 

Dovrebbe essere chiaro a tutti, dunque, che l’homeschooling e la scuola parentale devono godere del favore delle autorità sin dalla Carta fondante la Repubblica Italiana.

«Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà», Art. 118

 

Può aver qualche ragione, tuttavia, chi ricorda quanti hanno tentato bellamente di modificare la Costituzione – magari con un costoso referendum per abolire addirittura il Senato – o l’hanno contraddetta o ignorata senza che nessuno si stracciasse le vesti. Si tratta, in genere, degli stessi figuri che qualche anno fa scesero in piazza per ricordarci che la nostra è «la Costituzione più bella del mondo».

 

Tra gli articoli citati, infatti , c’è ad esempio l’articolo 32, che recita «Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana». Come questo articolo sia rispettato dalle leggi sull’obbligo vaccinale, ad esempio, rimane per noi un mistero.

 

Dovrebbe essere chiaro a tutti, dunque, che l’homeschooling e la scuola parentale devono godere del favore delle autorità sin dalla Carta fondante la Repubblica Italiana.

Ci chiediamo dove sia  finito il dibattito sulla libertà di cura – altro diritto costituzionale – in ispecie ora, con il vaccino COVID in arrivo, e tanti che già parlano della sua obbligatorietà totale, pena l’esclusione sociale.

 

Per non parlare di un altro articolo,  il 29, che recita:«La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio». Non ne parliamo qui, perché risulta evidente che lo Stato italiano nell’ultimo mezzo secolo altro non ha fatto se non legiferare contro l’articolo 29 – cioè contro la famiglia. D

 

La Cultura della Morte è penetrata nello Stato da decenni e ha pervertito tutto, anche ciò che era scritto nei fondamenti della Repubblica.

 

 

 

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